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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00721/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio di merito. La causa è rinviata al giudice di primo grado perché proceda a nuovo esame previo contraddittorio integrato nei confronti del socio pretermesso; le spese dell'intero giudizio sono compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Ufficio aveva appellato e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 14 e 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse pronunciato sul motivo d'appello relativo al litisconsorzio necessario nel processo tributario e alla necessità di sospendere/integrare il contraddittorio per la pendenza di altra lite pregiudiziale; inoltre sosteneva che il giudice di merito non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio pretermesso dell'associazione professionale cui il contribuente partecipava e dell'associazione stessa. Il secondo motivo non viene esaminato perché assorbito.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    nei giudizi tributari che coinvolgono soggetti tra loro inscindibilmente collegati, il giudice deve rilevare d'ufficio il litisconsorzio necessario e disporre l'integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Ufficio a sostegno della dedotta necessità di sospensione/integrazione per pregiudizialità tra le liti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia e mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    la rettifica dei redditi delle società di persone e delle associazioni professionali comporta imputazione per trasparenza ai soci/associati, con inscindibilità della posizione dei partecipanti rispetto alla base comune dell'accertamento.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come possibile strumento di riunione dei giudizi, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'accertamento riguarda elementi comuni a più soggetti legati da imputazione per trasparenza o da inscindibilità della posizione fiscale, ricorre un litisconsorzio necessario originario che impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  • Il giudice tributario deve rilevare d'ufficio la mancanza di un litisconsorte necessario, anche se la relativa eccezione non sia stata specificamente formulata dalla parte.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado.
  • Nelle controversie relative a redditi imputati per trasparenza da associazioni professionali o strutture analoghe, la controversia non può essere decisa separatamente rispetto ai soggetti ai quali il reddito è imputato, salvo questioni personali dei singoli.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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