Sentenza n. 29/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa istanza cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’autorizzazione parziale di data 30.7.2025, a seguito di domanda dd. 25.7.2025, rilasciata dal Comune di Bolzano, Ripartizione 5, Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Ufficio 5.3, Tutela dell’Ambiente e del territorio, nei punti in cui concede l’autorizzazione al ricorrente limitatamente “alla collocazione e all’utilizzo di n. 2 casse di amplificazione sonora all’esterno dell’esercizio predetto per la produzione di musica di sottofondo negli orari compresi tra le ore 11 e le ore 20.30 con un volume tale da non arrecare disagi ai vicini o disturbo della quiete pubblica per un periodo di prova fino al 30.09.2025”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20.11.2025: del provvedimento dd 31.10.2025 con il quale il Comune di Bolzano rigetta definitivamente la domanda del ricorrente nelle parti non assentite dall’autorizzazione parziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione temporanea e parziale all’uso esterno di casse di amplificazione sonora, nonché successivo diniego definitivo del rinnovo dell’autorizzazione e dell’installazione di monitor e televisore con audio all’esterno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l’autorizzazione all’installazione e all’uso, presso una stuzzicheria, di due casse di amplificazione, un televisore e due monitor con audio, dalle ore 11.00 alle 22.30 e per un periodo pluriennale. Il Comune rilasciava soltanto un’autorizzazione sperimentale, fino al 30 settembre 2025, limitata alle due casse, per musica di sottofondo dalle ore 11.00 alle 20.30, subordinata al rispetto dei limiti di inquinamento acustico e all’assenza di disturbo ai vicini; successivamente rigettava la proroga dell’orario e, con provvedimento del 31 ottobre 2025, negava definitivamente il rinnovo dell’autorizzazione temporanea e l’uso esterno di monitor e televisore con audio. Il ricorso introduttivo deduceva: violazione e falsa applicazione del regolamento comunale, per l’asserita mancanza di una base normativa per il periodo di prova e per l’omessa determinazione di limiti acustici oggettivi; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, in relazione alla limitazione dell’orario alle 20.30, ritenuta incompatibile con la disciplina acustica comunale che individuava le ore 22.00 quale inizio del periodo notturno, nonché per il mancato riferimento alla zonizzazione acustica e ai limiti in decibel. Nei motivi aggiunti contro il diniego definitivo il ricorrente deduceva: travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza, per l’utilizzo di una contestazione contravvenzionale non definitiva, per l’inesatta descrizione dell’autorizzazione precedente, per il mancato accoglimento della proposta di installare un limitatore di decibel e per l’asserita insufficienza dell’istruttoria sulle lamentele del vicinato e sul disturbo acustico; nonché violazione di legge per l’omesso riferimento all’art. 844 c.c., come richiamato dall’art. 6-ter della l. n. 13/2009, sostenendo che il diniego avrebbe dovuto fondarsi su accertamenti fonometrici e sul superamento dei limiti di normale tollerabilità.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’autorizzazione temporanea era scaduta il 30 settembre 2025 e il ricorrente aveva chiesto soltanto l’annullamento dell’atto; inoltre, il successivo provvedimento del 31 ottobre 2025, adottato dopo una nuova istruttoria, costituiva conferma propria e assorbiva il precedente. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto che la contravvenzione non definitiva non fosse stata posta a fondamento motivazionale del diniego, costruito invece sull’inidoneità oggettiva del sito, sulla prossimità delle abitazioni, sulle lamentele del vicinato e sulla necessità di tutelare quiete e salute dei residenti. Ha giudicato irrilevante e comunque infondata la censura sull’inesatta descrizione dell’autorizzazione provvisoria, poiché il diniego non valorizzava tale atto e quest’ultimo conteneva comunque il riferimento ai limiti della L.P. n. 20/2012. Ha escluso la contraddittorietà per il mancato accoglimento della proposta di installare un limitatore acustico, poiché il Comune aveva ritenuto il sito inidoneo anche in presenza di una gestione tecnicamente controllata. Il giudice ha interpretato l’art. 10, comma 2, del regolamento di polizia urbana come previsione di un divieto generale dell’uso esterno di apparecchi di amplificazione, derogabile soltanto mediante autorizzazione sindacale eccezionale e discrezionale. Tale disposizione non configura un diritto dell’esercente né un ordinario sistema di autorizzazione subordinato al rispetto di limiti fonometrici, ma consente deroghe solo in situazioni eccezionali, prive di significativo conflitto con la quiete pubblica o caratterizzate da tolleranza sociale temporanea e circoscritta. La fase sperimentale, le lamentele immediate e la violazione degli orari avevano confermato l’assenza di tale tolleranza. È stata inoltre ritenuta non pertinente la censura fondata sull’art. 844 c.c., poiché non era in discussione un diritto preesistente dell’esercente nei rapporti tra privati, bensì l’esercizio di un potere discrezionale di deroga a un divieto regolamentare. Secondo il giudice, non erano necessari ulteriori rilievi fonometrici: il disturbo poteva derivare anche dal vociare degli avventori attratti dalla musica, non stabilmente misurabile mediante i parametri dell’inquinamento acustico. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, Regolamento di polizia urbana del Comune di Bolzano
Salvo espressa autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione e l’utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all’esterno di esercizi pubblici e commerciali.
La disposizione stabilisce un divieto generale, derogabile mediante autorizzazione sindacale eccezionale e discrezionale; non attribuisce all’esercente un diritto all’autorizzazione né impone un sistema ordinario fondato esclusivamente su limiti fonometrici.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse; nel caso concreto, l’interesse è venuto meno per la scadenza dell’autorizzazione temporanea e per il suo assorbimento nel successivo provvedimento definitivo.
art. 10, comma 1, Regolamento di polizia urbana del Comune di Bolzano
Il diverso regime previsto per gli apparecchi sonori collocati all’interno degli esercizi dimostra che il regolamento distingue tra musica interna, gestibile mediante insonorizzazione e taratura, e musica esterna, soggetta invece a divieto generale derogabile eccezionalmente.
L.P. n. 20/2012
È richiamata nell’autorizzazione temporanea quale disciplina dei limiti di inquinamento acustico, ma il rispetto di tali limiti non attribuisce un diritto all’autorizzazione esterna né impedisce il diniego fondato sull’inidoneità oggettiva del sito e sulla tutela della quiete pubblica.
art. 844 c.c.
La norma sulla normale tollerabilità delle immissioni non è pertinente per fondare un diritto dell’esercente alla musica esterna, poiché la controversia riguarda una deroga amministrativa discrezionale a un divieto regolamentare e non un rapporto privatistico tra diritti soggettivi.
art. 6-ter l. 27 febbraio 2009, n. 13
Il richiamo alla disciplina delle immissioni acustiche non impone, nel procedimento volto al rilascio della deroga amministrativa, la preventiva dimostrazione fonometrica del superamento dei limiti di tollerabilità.
art. 14 disp. prel. c.c.
La deroga a un divieto generale, quale norma eccezionale, non può essere applicata oltre i casi e i tempi espressamente contemplati; non può quindi trasformarsi in un’autorizzazione ordinaria alla musica esterna entro i limiti legali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio lo ha applicato per sottoporre alle parti la questione dell’improcedibilità del ricorso introduttivo prima della decisione.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale vieta in via generale la collocazione e l’uso di apparecchi di amplificazione sonora all’esterno degli esercizi pubblici, salvo autorizzazione espressa del sindaco, l’autorizzazione costituisce una deroga eccezionale e discrezionale, non un atto dovuto né un diritto dell’esercente.
- La deroga al divieto generale di diffusione sonora all’esterno non può essere interpretata come un ordinario sistema di autorizzazione per musica “controllata” o “limitata” mediante limiti fonometrici e dispositivi tecnici, poiché ciò trasformerebbe l’eccezione in regola e svuoterebbe il divieto regolamentare.
- Nel valutare una richiesta di deroga per musica esterna, l’amministrazione può fondare il diniego sull’inidoneità oggettiva del sito, sulla prossimità delle abitazioni, sulle lamentele del vicinato e sulla tutela prioritaria della quiete e della salute pubblica, anche considerando il vociare degli avventori indotto dall’intrattenimento.
- L’art. 844 c.c. e i limiti della normale tollerabilità delle immissioni non attribuiscono all’esercente un diritto alla diffusione sonora esterna quando l’attività è subordinata a una deroga amministrativa eccezionale; in tale ipotesi non è necessaria, per negare l’autorizzazione, la prova del superamento di specifici limiti fonometrici.
- L’esaurimento dell’efficacia di un’autorizzazione temporanea, unito all’adozione di un successivo provvedimento definitivo adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e sostitutivo del precedente, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del primo atto, se il ricorrente non propone domande ulteriori suscettibili di utilità.
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