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Ordinanza

Ordinanza n. 11495/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di idoneità psicofisica del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ha giudicato il ricorrente non idoneo al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4.617 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 22 aprile 2025, per asserito “deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra) ai sensi dell'art.3 comma 1 tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2026: del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati alla procedura di cui all’art.1, comma 1, lettera a) del bando, per una aliquota di n. 2517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a n. 3117 posti, relativa al predetto concorso pubblico; nonché per l’accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'odierno ricorrente ai fini dell'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato; e per l’ammissione dell'odierno ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202512225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità psicofisica al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato e decreto di approvazione della graduatoria di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 1° settembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica lo ha giudicato non idoneo al concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, ravvisando un deficit della forza muscolare della mano sinistra, con handgrip pari a 34 kg, ai sensi dell'art. 3, comma 1, tabella A, del d.P.R. n. 207/2015. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito relativa all'aliquota riservata ai cittadini provenienti dalla vita civile, chiedendo inoltre l'accertamento della propria idoneità psicofisica e l'ammissione alle ulteriori fasi concorsuali. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il verbale e contro la graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso sulla domanda cautelare o sulle richieste di accertamento e ammissione. Ritenendo opportuno, anche in vista di una possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei contraddittori. L'integrazione deve avvenire mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale. Il termine perentorio è di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; entro ulteriori 10 giorni dal completamento delle formalità deve essere depositata la documentazione comprovante l'adempimento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    deficit della forza muscolare (handgrip in kg 34 mano sinistra)

    È la disposizione richiamata nel verbale concorsuale quale parametro per il giudizio di non idoneità psicofisica; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR richiama la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, senza tuttavia definire la controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura concorsuale e può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei vincitori e degli idonei.
  • In presenza di un numero elevato di contraddittori, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento giudiziale, con indicazione nominativa dei soggetti interessati.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio può prevedere termini perentori distinti per l'esecuzione delle formalità di pubblicazione e per il deposito della documentazione comprovante l'adempimento; la prosecuzione del giudizio è subordinata al rispetto dell'incombente processuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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