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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27540/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato attinto da ordinanza cautelare in carcere per un tentato omicidio aggravato e per reati in materia di armi. Dopo la conferma della misura in sede di riesame e la successiva definizione del giudizio di merito con esclusione dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p., l'interessato ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in un comune diverso, anche con braccialetto elettronico. La richiesta è stata respinta; il Tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha ritenuto che non vi fossero nuovi e significativi elementi e che permanessero le esigenze cautelari originarie. Nel ricorso per cassazione si deduceva, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che il giudice aveva erroneamente applicato la regola delle presunzioni cautelari nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa; si lamentava inoltre l'omessa valutazione degli elementi difensivi relativi alla personalità dell'imputato e alla prognosi di non recidivanza, nonché l'insufficiente motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame della richiesta di sostituzione della misura cautelare. Ha ritenuto che, a fronte dell'intervenuta esclusione dell'aggravante mafiosa, il giudice cautelare dovesse indicare specifiche ragioni attuali e concrete a sostegno del mantenimento della custodia in carcere o dell'inidoneità dei domiciliari; la motivazione del provvedimento impugnato è stata invece reputata carente perché fondata su affermazioni generiche circa l'inserimento in contesti criminali e sulla non sicura separazione dal contesto di riferimento, senza supporto di elementi specifici idonei a sostenere la prognosi negativa. Il rinvio è stato disposto affinché il Tribunale colmi le lacune motivazionali e valuti autonomamente la richiesta alla luce del mutato quadro cautelare.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    disciplina l'appello cautelare avverso il provvedimento che rigetta la revoca o la sostituzione della misura cautelare personale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    costituisce il parametro del ricorso per cassazione per vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    richiede una valutazione concreta dell'adeguatezza della misura cautelare e, in presenza della caduta dell'aggravante mafiosa, impone una motivazione specifica sul mantenimento della misura più gravosa.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    regola la revoca o sostituzione della misura cautelare e consente il riesame solo in presenza di fatti sopravvenuti o preesistenti non valutati e idonei a incidere sul quadro cautelare.

  • art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    prevede la valutazione del tempo trascorso dal reato in sede di ordinanza genetica, non essendo tale verifica richiesta in modo autonomo per la revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato per la celebrazione della camera di consiglio nel procedimento incidentale cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    l'esclusione dell'aggravante ha rappresentato il dato nuovo decisivo che ha inciso sul quadro cautelare e ha fatto venir meno l'applicazione delle presunzioni cautelari richiamate dal giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'appello cautelare avverso il rigetto della revoca o sostituzione della misura personale, il giudice non deve rinnovare integralmente il vaglio dei presupposti originari, ma deve verificare se i fatti nuovi, sopravvenuti o preesistenti ma non esaminati siano idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare.
  • Il cosiddetto giudicato cautelare opera allo stato degli atti ed è più limitato della cosa giudicata: preclude la riproposizione delle questioni già dedotte e decise, ma non impedisce la valutazione di fatti nuovi o rimasti estranei al precedente scrutinio.
  • Quando venga meno un'aggravante che sorreggeva la logica presuntiva della cautela, il mantenimento della misura più afflittiva richiede una motivazione rafforzata e specifica sulle ragioni attuali della persistenza delle esigenze cautelari.
  • L'inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere affermata in modo astratto o sulla base di mere ipotesi di possibile contatto con ambienti criminali: occorrono elementi concreti che rendano probabile l'inosservanza delle prescrizioni o l'incapacità dell'indagato di autogestirsi correttamente.
  • La prognosi cautelare sulla recidivanza e sull'adeguatezza della misura deve fondarsi su elementi specifici e attuali, non su formule generiche o su valutazioni stereotipate di inserimento in contesti criminali.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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