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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11049 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a ulteriori indennità di mora e interessi sulle accise dovute per prodotti petroliferi trasferiti in Paesi dell'Unione Europea nell'anno 1998. Ha sostenuto, da un lato, la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e per carenza di motivazione, nonché per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; dall'altro, ha invocato la violazione del principio del ne bis in idem e un precedente giudicato favorevole relativo a un'altra cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale. Le censure sulla motivazione della cartella sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non proposte in appello; quelle sulla mancata notifica dell'atto presupposto e sul calcolo degli interessi sono state ritenute infondate, poiché la cartella si fondava su una precedente cartella già notificata e impugnata senza successo, la cui legittimità era stata definitivamente riconosciuta dalla Cassazione con sentenza n. 9278 del 2013. È stata inoltre ritenuta irrilevante una precedente sentenza favorevole relativa a un'altra cartella, annullata per vizi propri e senza decisione sul merito della pretesa tributaria. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Dogane, subordinato all'accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata a pagare 8.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, artt. 2, 5 e 6

    Le disposizioni sono state invocate dalla contribuente in relazione agli obblighi di informazione, comunicazione e motivazione degli atti tributari, ma la Corte non ha accolto le relative doglianze.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, comma 3, e 25

    La contribuente ha richiamato le norme in materia di formazione, contenuto e notificazione della cartella di pagamento. La Corte ha escluso che la mancata notificazione di un ulteriore atto presupposto determinasse la nullità, poiché la cartella contestata riguardava accessori maturati dopo una precedente cartella già notificata e definitivamente ritenuta legittima.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10

    L'Agenzia delle Dogane ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a vizi propri della cartella. La questione non è stata esaminata perché il ricorso principale è stato integralmente respinto e l'impugnazione incidentale, condizionata, è rimasta priva di interesse.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma disciplina il deposito delle memorie illustrative in cassazione; la ricorrente se ne è avvalsa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.

  • Principio del ne bis in idem e giudicato esterno

    Un precedente giudicato può impedire la riediscussione della stessa pretesa solo se riguarda il medesimo atto o rapporto sostanziale. Una sentenza relativa a un'altra cartella, annullata per vizi formali e senza esame del merito, non prevale sulla successiva decisione definitiva che ha riconosciuto la legittimità dell'atto posto a fondamento della nuova cartella.

Massime di principio

  • Una cartella che richiede interessi e indennità di mora maturati dopo una precedente cartella può essere legittima anche senza la notificazione di un nuovo atto presupposto, quando la precedente cartella sia stata regolarmente notificata e definitivamente ritenuta valida.
  • Non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione censure o vizi della cartella che non siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
  • L'impugnazione di una cartella successiva non consente normalmente di rimettere in discussione la validità della precedente cartella quando quest'ultima sia stata oggetto di una decisione definitiva sfavorevole al contribuente.
  • Il giudicato favorevole relativo a un'altra cartella è rilevante soltanto se riguarda la stessa pretesa sostanziale; l'annullamento per vizi propri di un atto diverso non determina automaticamente l'illegittimità degli atti successivi.
  • Un ricorso incidentale proposto dalla parte già vittoriosa è normalmente condizionato: se il ricorso principale viene respinto, la questione incidentale può rimanere assorbita per carenza di interesse.
  • La soccombenza in cassazione può comportare sia la condanna alle spese legali sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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