Cassazione Penale, Sentenza n. 20713/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 17/07/2020. Pignatone contestava la decorrenza della prescrizione per il reato indicato al capo g) sostenendo che la sua qualifica di Capo Ufficio Tecnico era cessata il 1/10/2012 e quindi la prescrizione era maturata prima delle udienze di appello; deduceva inoltre l'erronea esclusione dell'applicabilità della causa di giustificazione dell'ordinanza sindacale (ordinanza contingibile e urgente) e contestava ragioni di fatto e travisamento di documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato che dissensi tecnici erano posteriori all'adozione dell'ordinanza. Messina deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 21/04/2020 e del rinvio del 19/06/2020 (violazione art. 179 c.p.p. e modalità emergenziali), e contestava la disapplicazione dell'ordinanza sindacale nonché il travisamento di atti e la qualificazione psicologica (dolo vs colpa) del reato contestato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato: per Pignatone, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il residuo reato di cui al capo g) è estinto per prescrizione (la Corte ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione coincida con la cessazione della qualifica al 1/10/2012 e che i termini di sospensione collegati all'emergenza Covid non potessero evitare la prescrizione già maturata); ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pignatone nel resto e quanto agli effetti civili. Per Messina, ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende e, insieme all'altro imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500 oltre accessori). La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure sulla notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. e sulla validità delle notifiche via PEC disposte dal DL 18/2020; ha confermato la valutazione di merito che ritenne l'ordinanza sindacale priva dei presupposti di necessità e urgenza e comunque inefficace a scriminare la condotta per i rilievi esecutivi.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; norma utilizzata per inquadrare la concorso di persone nel reato contestato.
art. 6 comma 1 lett. b) L. 210/2008
Norma relativa alla normativa speciale contestata (richiamata nella qualificazione del reato al capo g); la Corte ha valutato tempi e soggettività del fatto rispetto alla qualifica rivestita.
artt. 57, 158, 169, 161 cod. pen.
Richiamati in tema di prescrizione (calcolo dei termini, sospensioni e decorrenze) e di estinzione del reato; la Corte ha applicato i principi sul punto per dichiarare la prescrizione nel caso di Pignatone.
art. 83 comma 9 DL 17 marzo 2020 n.18 conv. L.24/04/2020
Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali: la Corte ha osservato che la sospensione opera solo se il reato non è già prescritto e non poteva evitare l'estinzione già maturata nel caso concreto.
art. 191 comma 3 Dlgs. 152/2006
Norma sull'adozione di provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti in materia ambientale; utilizzata per valutare la legittimità dell'ordinanza sindacale che i giudici di merito avevano ritenuto assente nei presupposti.
DM 8.4.2008 (e richiamo al DM 2009)
Criteri tecnici per la tutela ambientale e lo stoccaggio: la Corte ha fatto riferimento alla mancanza di misure idonee previste da tali decreti come elemento valutato dai giudici di merito per il dolo eventuale.
art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.
Norma che consente la notifica al difensore di fiducia quando ricorrono specifiche condizioni; la Corte ha ritenuto lecita la notifica al difensore e non viziata dalle precedenti ricerche domiciliari errate.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura di Messina sulla notifica degli atti: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la notifica al difensore ai sensi dell'art.157 8-bis è valida.
art. 606 comma 1 lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge): le deduzioni difensive sono state esaminate e, nella maggior parte, ritenute infondate o inammissibili per genericità o mancanza di specificità.
art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che in determinate condizioni la notifica ad altre persone (es. difensore) può essere valorizzata come idonea a comportare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
art. 83 comma 14 DL n. 18/2020
Norma emergenziale che autorizza comunicazioni e notifiche via PEC al difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto legittima la notifica del rinvio eseguita secondo tale disposizione.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla possibile declaratoria di non punibilità per ragioni di merito; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità di altre censure impedisse una pronuncia più favorevole su quel piano.
Massime di principio
- La decorrenza della prescrizione per reati connessi a posizioni funzionali si calcola in relazione al periodo in cui l'imputato aveva la specifica qualifica: la cessazione della qualifica può segnare il termine iniziale per il computo della prescrizione.
- Per i reati di deposito o abbandono di rifiuti la natura (permanente o istantanea) va valutata in concreto: se il deposito è propedeutico a successive fasi di gestione/smaltimento può avere natura di reato di durata, altrimenti può essere istantaneo.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e, se la decisione di merito poggia su più 'rationes decidendi' autonome, è inammissibile limitarsi a criticare solo una di esse senza confutare le altre.
- La notifica effettuata regolarmente al difensore di fiducia ai sensi dell'art.157 c.p.p. (o 157 comma 8-bis) è idonea a far valere la conoscenza dell'atto, salvo prova concreta della mancata conoscenza; errori precedenti nella ricerca del domicilio non annullano automaticamente tale notifica.
- Le misure emergenziali introdotte dal DL 18/2020 (es. notifiche via PEC al difensore) derogano al regime ordinario e, se correttamente utilizzate, sono valide e non richiedono duplici comunicazioni.
- Nel sindacato di legittimità sul punto di fatto e motivazione la Corte richiede vizi di macroscopica evidenza: minime incongruenze non bastano per l'annullamento, occorrono argomentazioni che mostrino l'illogicità o il travisamento in modo evidente.
- Se si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo (es. ordinanza sindacale), per contrastare la valutazione penale occorre affrontare sia la legittimità dell'adozione sia le modalità esecutive: entrambi i profili possono valere come autonome ragioni decisorie.
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