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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Associazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il rigetto del ricorso relativo a un avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l'anno 1997. L'appello era stato notificato a mezzo posta, senza il deposito di una copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la decisione impugnata. La ricorrente sosteneva che l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 non prevedesse un termine perentorio per tale deposito e sollevava anche una questione di legittimità costituzionale della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, la copia dell'impugnazione deve essere depositata presso la segreteria della Commissione di primo grado entro il termine perentorio di trenta giorni, ricavato dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale adempimento serve a informare tempestivamente il giudice di primo grado ed evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 43/2010 e n. 321/2009. L'Associazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2

    Il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello.

    Quando l'appello è notificato a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, il deposito della copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale è un adempimento obbligatorio e la sua omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1

    Termine di trenta giorni per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione ad quem.

    Il termine di trenta giorni è applicabile, in via interpretativa e per il richiamo contenuto nell'art. 53, anche al deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62

    La disposizione disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali e costituisce il riferimento processuale per l'impugnazione proposta dall'Associazione.

  • Art. 3 della Costituzione

    La Corte ha escluso che la disciplina del deposito dell'appello violi i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

  • Art. 53, comma 1, della Costituzione

    La questione prospettata dalla ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata; la decisione non ravvisa un contrasto tra l'adempimento processuale richiesto e il principio di capacità contributiva.

  • Art. 97, comma 1, della Costituzione

    L'obbligo di deposito è stato ritenuto coerente con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, poiché consente alla segreteria del giudice di primo grado di conoscere tempestivamente la pendenza dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, gli adempimenti formali previsti per la proposizione dell'appello devono essere rispettati rigorosamente quando sono stabiliti a pena di inammissibilità.
  • Se l'appello è notificato a mezzo posta, la copia deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza entro trenta giorni; il termine è perentorio anche se non è espresso in modo autonomo nella norma.
  • L'omesso o tardivo deposito non è una mera irregolarità sanabile, ma può impedire l'esame del merito dell'appello e determinare l'inammissibilità del gravame.
  • Gli adempimenti processuali possono essere interpretati sistematicamente insieme alle norme richiamate, anche quando il termine non è indicato esplicitamente nella disposizione principale.
  • Le eccezioni di incostituzionalità basate su ragionevolezza, proporzionalità o diritto di difesa non risultano fondate quando l'adempimento ha una funzione organizzativa concreta e non rende eccessivamente gravoso l'accesso alla tutela giudiziaria.

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