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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03585/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due distinti fatti di reato per traffico di migranti giudicati con due sentenze rumene riconosciute in Italia. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 16 comma 1 del d.lgs. n.161/2010 sostenendo che, poiché la pena della sentenza straniera deve essere eseguita secondo la legge italiana, dovesse trovare applicazione l'art. 671 c.p.p. per ottenere la continuazione e il conseguente riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

Ricorso rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha confermato che l'art. 16 del d.lgs. n.161/2010, pur disponendo che "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana", non implica automaticamente l'applicabilità dell'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva. È richiamata la giurisprudenza secondo cui, nell'esecuzione di sentenze straniere riconosciute, il giudice italiano è vincolato a rispettare natura e durata della pena stabilita nello Stato di condanna (salvo limitato potere di adattamento ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10 del d.lgs. 161/2010). Inoltre la seconda decisione rumena aveva già tenuto conto del primo episodio determinando una pena complessiva per entrambe le condotte; ciò costituisce un limite ontologico all'applicazione della continuazione. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010, art. 16, comma 1

    "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione..."

    Stabilisce che la pena riconosciuta si esegue secondo la legge italiana e che si computa quanto già espiazo nello Stato di emissione; non autorizza però di per sé l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. per riconoscere la continuazione in sede esecutiva quando la sentenza straniera ha già determinato un trattamento complessivo.

  • d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010, art. 10, comma 1, lett. f)

    Vincola il giudice italiano al rispetto della durata e della natura della pena stabilita nello Stato di condanna, consentendo solo un limitato potere di adattamento quando la pena sia incompatibile con la legge italiana.

  • d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010, art. 5

    Fissa limiti e modalità del potere di adattamento della pena straniera in caso di incompatibilità con la legge italiana; tale adattamento è circoscritto e non equivale automaticamente all'applicazione di istituti sostanziali italiani non già operanti nello Stato di condanna.

  • art. 671 c.p.p.

    Regola l'applicazione dell'istituto della continuazione tra più reati in ambito nazionale; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione in sede esecutiva dopo riconoscimento straniero non sia automatica e può essere ostata quando la sentenza straniera ha già determinato una sanzione complessiva.

  • Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008

    Atto UE cui il d.lgs. 161/2010 si conforma, relativo al reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE; fonda il principio di rispetto della pena determinata nello Stato di condanna.

  • Corte costituzionale, riferimento a pronunce (es. n.184/2016 e n.183/2013)

    Ha qualificato la domanda di applicazione della continuazione in sede esecutiva come una "parentesi di cognizione", ossia una limitata attività cognitiva assimilabile a giudizio che giustifica talune garanzie processuali (es. divieto di far giudicare lo stesso giudice in caso di annullamento con rinvio).

  • Cass. pen., Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017 (Starzyk)

    Giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'istituto della continuazione in caso di esecuzione di sentenza di altro Stato membro quando il giudice italiano è vincolato a rispettare natura e durata della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo il ristretto potere di adattamento previsto dal decreto.

  • artt. 34 e 623 c.p.p. (richiamati nella giurisprudenza costituzionale)

    Norme che sono state oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale nella parte in cui non garantivano l'alterità del giudice chiamato a decidere dopo specifiche attività esecutive di cognizione (problema attinente alla 'parentesi di cognizione').

Massime di principio

  • Il riconoscimento per esecuzione di una sentenza straniera vincola il giudice italiano a rispettare la natura e la durata della pena fissata nello Stato di condanna, con un potere di adattamento limitato e non automatica applicazione di istituti sostanziali italiani.
  • L'art. 16 d.lgs. 161/2010 non comporta di per sé l'applicabilità dell'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva: la continuazione è un rimedio di natura sostanziale/nazionale che trova limiti quando la sentenza straniera ha già determinato un trattamento complessivo.
  • Se la sentenza straniera successiva ha già computato o valutato i fatti precedenti determinando una pena complessiva, sussiste un limite 'ontologico' all'applicazione della continuazione in Italia.
  • La richiesta di applicazione della continuazione in fase esecutiva costituisce una "parentesi di cognizione" con poteri di accertamento limitati; ove si proceda ad annullamento con rinvio, vanno garantite le garanzie d'alterità del giudice secondo la giurisprudenza costituzionale.
  • In situazioni simili è necessario verificare: a) se lo Stato di condanna ha già considerato tutti i fatti correlati; b) se la pena straniera è incompatibile per natura o durata con l'ordinamento italiano (per valutare l'eventuale adattamento ai sensi del d.lgs. 161/2010); c) l'orientamento giurisprudenziale applicabile nel caso di esecuzione di sentenze UE.

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