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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31332/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dallo sbarco per avvicendamento comunicato l’8 settembre 2016 a un marittimo il cui rapporto era stato già accertato giudizialmente come contratto di arruolamento a tempo indeterminato. Il lavoratore ha chiesto in via principale di dichiarare illegittimo lo sbarco, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno; in subordine, ove il fatto fosse qualificato come licenziamento, ha chiesto di dichiararne l’inesistenza o l’illegittimità per difetto di giustificazione, con reintegra e pagamento delle retribuzioni. La corte d’appello aveva escluso che si trattasse di licenziamento, ritenendo che lo sbarco e la successiva mancata reiscrizione al turno particolare rientrassero nella disciplina speciale del rapporto marittimo e fossero conseguenza del rifiuto del lavoratore di presentarsi all’iscrizione, con lesione del vincolo fiduciario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 18 CCNL, perché la corte territoriale avrebbe assimilato indebitamente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla convenzione di arruolamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione nel piccolo cabotaggio tra le isole dell’arcipelago; 3) omesso esame del fatto decisivo che il rapporto non sarebbe mai stato realmente regolato mediante iscrizione al turno particolare, essendo sempre caratterizzato da continuità della prestazione e dal giudicato formatosi con una precedente sentenza del tribunale di Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato già accertato con giudicato, lo sbarco per avvicendamento non comporta di per sé la risoluzione del rapporto, né la mancata iscrizione al turno particolare può costituire causa automatica di estinzione; il rapporto resta unico e continua fino a un valido licenziamento adottato nelle forme di legge e sorretto da giusta causa o giustificato motivo. La Corte ha quindi escluso che la comunicazione di sbarco e le vicende successive potessero essere lette come risoluzione automatica o come fatto idoneo a elidere la tutela reale e obbligatoria del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro di censura del ricorso per falsa applicazione di norma e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 18 CCNL

    la Corte di legittimità esclude la lettura che assimila il rapporto a tempo indeterminato alla sola convenzione di arruolamento e afferma che la disciplina collettiva del turno particolare non incide sulla natura né sulla cessazione del rapporto

  • art. 343 cod. nav.

    le sue ipotesi di risoluzione automatica non sono compatibili con i regimi di stabilità del rapporto introdotti dalla legge sui licenziamenti e dallo statuto dei lavoratori; deve considerarsi non più applicabile, in particolare, la risoluzione di diritto per sbarco per malattia o lesioni

  • L. 15 luglio 1966, n. 604

    richiamata come fonte dei principi di stabilità del rapporto e di controllo giudiziale delle causali di risoluzione, incompatibili con automatismi estintivi del rapporto marittimo

  • L. 20 maggio 1970, n. 300

    richiamata per affermare l’applicabilità delle tutele contro il licenziamento anche al personale marittimo navigante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale

  • art. 2110 c.c.

    richiamato per escludere che un’impossibilità temporanea della prestazione possa determinare automaticamente la risoluzione del rapporto

  • art. 325 cod. nav.

    richiamato come disciplina generale del rapporto marittimo in assenza di continuità retributiva prevista dalla contrattazione collettiva

  • art. 326 cod. nav.

    richiamato per qualificare come unitario il rapporto di servizio di durata complessiva superiore all’anno o formato da successivi contratti, anche in presenza di intervalli temporali

  • art. 332, comma 2, cod. nav.

    richiamato nel senso che il rapporto può essere unitario anche quando vi siano successivi contratti o intervalli di tempo entro il limite previsto

  • art. 324 c.p.c.

    menzionato nella prospettazione della ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata

  • art. 118 bis disp. att. c.p.c.

    richiamato per motivare il rinvio ai precedenti conformi della Corte ai fini della decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio

  • art. 18 della legge 300/1970

    richiamato come tutela applicabile al lavoratore marittimo in caso di licenziamento illegittimo

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, lo sbarco per avvicendamento non equivale automaticamente a risoluzione del rapporto: occorre un valido atto di licenziamento conforme alle regole generali sulla stabilità del rapporto.
  • La mancata iscrizione al turno particolare, istituto che serve solo al collocamento e alla priorità di imbarco, non estingue il rapporto né può costituire di per sé causa di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato.
  • Le clausole o pratiche del settore nautico non possono derogare alla disciplina legale sui licenziamenti quando si tratti di rapporti qualificabili come subordinati a tempo indeterminato.
  • Le ipotesi di risoluzione automatica del contratto previste dal codice della navigazione devono essere lette restrittivamente e, se incompatibili con la legge sui licenziamenti e con lo statuto dei lavoratori, risultano non applicabili o tacitamente abrogate.
  • In presenza di un giudicato che abbia accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto, il giudice di merito deve verificare la continuità del rapporto fino a un eventuale licenziamento legittimo, senza trasformare lo sbarco o il meccanismo del turno in causa estintiva del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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