Cassazione Penale, Sentenza n. 4787/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente deduce che le relazioni di sintesi attestanti la sua disponibilità al trattamento e il miglioramento della condotta sono state indebitamente svalutate; contesta che una missiva a lui indirizzata (redatta da terzi) possa provare una persistente pericolosità sociale e rileva che il relativo procedimento disciplinare è stato archiviato. Inoltre censura che il Tribunale avrebbe illegittimamente considerato elementi provenienti da un distinto procedimento di liberazione anticipata non valutati dal Magistrato di sorveglianza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha valutato, anche nel reclamo, elementi sopravvenuti (tra cui la missiva da parte del fratello) idonei a indicare la persistenza di una pericolosità sociale e il rango malavitoso del ricorrente; la valutazione del Tribunale è stata considerata coerente con i criteri di legge e con la giurisprudenza consolidata che autorizza a prendere in considerazione fatti non ancora definiti penalmente se pertinenti al trattamento rieducativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
"Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro". "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".
La norma richiede tre presupposti per i permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo; il giudice di sorveglianza esercita discrezionalità motivata nel valutare la sussistenza di tali requisiti.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.
Consente al Tribunale, anche in sede di reclamo, di acquisire e considerare informazioni d'ufficio e documentazione sopravvenuta, dunque la valutazione non è limitata esclusivamente alla situazione all'atto del provvedimento impugnato.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La concessione del permesso premio richiede la verifica congiunta di condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e attinenza del permesso al progetto rieducativo; l'assenza di uno di questi requisiti legittima il diniego.
- In sede di reclamo il Tribunale può esaminare elementi nuovi o sopravvenuti non valutati dal Magistrato di sorveglianza e acquisire informazioni d'ufficio ai sensi del rito; le valutazioni così compiute rientrano nella discrezionalità giudiziaria se adeguatamente motivate.
- fatti che costituiscono ipotesi di reato non devono necessariamente essere definiti penalmente per essere considerati nel procedimento di sorveglianza, purché la loro valutazione sia pertinente rispetto al trattamento rieducativo e adeguatamente motivata.
- Documenti o comunicazioni provenienti da terzi (es. missive) possono avere valore indiziario sull'esistenza di legami criminali o sul rango del detenuto e, se ritenuti significativi, giustificano cautela nel concedere benefici premiali anche se non risultano attuazioni concrete delle sollecitazioni contenute.
- Per il ricorrente che intenda ottenere il permesso premio è utile produrre elementi probatori completi e aggiornati (relazioni socio-pedagogiche positive, piani di trattamento, assenze di legami criminali attestati, comportamenti ripetutamente corretti) e, se contestata la rilevanza di una prova, proporre argomentazioni e documentazione che ne diminuiscano la valenza indiziaria.
- La decisione di diniego, se motivata e razionale, è difficilmente ribaltabile in sede di legittimità poiché si tratta di un esercizio discrezionale ancorato a elementi di valutazione del rischio e del trattamento.
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