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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4787/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente deduce che le relazioni di sintesi attestanti la sua disponibilità al trattamento e il miglioramento della condotta sono state indebitamente svalutate; contesta che una missiva a lui indirizzata (redatta da terzi) possa provare una persistente pericolosità sociale e rileva che il relativo procedimento disciplinare è stato archiviato. Inoltre censura che il Tribunale avrebbe illegittimamente considerato elementi provenienti da un distinto procedimento di liberazione anticipata non valutati dal Magistrato di sorveglianza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha valutato, anche nel reclamo, elementi sopravvenuti (tra cui la missiva da parte del fratello) idonei a indicare la persistenza di una pericolosità sociale e il rango malavitoso del ricorrente; la valutazione del Tribunale è stata considerata coerente con i criteri di legge e con la giurisprudenza consolidata che autorizza a prendere in considerazione fatti non ancora definiti penalmente se pertinenti al trattamento rieducativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    "Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro". "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

    La norma richiede tre presupposti per i permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo; il giudice di sorveglianza esercita discrezionalità motivata nel valutare la sussistenza di tali requisiti.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.

    Consente al Tribunale, anche in sede di reclamo, di acquisire e considerare informazioni d'ufficio e documentazione sopravvenuta, dunque la valutazione non è limitata esclusivamente alla situazione all'atto del provvedimento impugnato.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La concessione del permesso premio richiede la verifica congiunta di condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e attinenza del permesso al progetto rieducativo; l'assenza di uno di questi requisiti legittima il diniego.
  • In sede di reclamo il Tribunale può esaminare elementi nuovi o sopravvenuti non valutati dal Magistrato di sorveglianza e acquisire informazioni d'ufficio ai sensi del rito; le valutazioni così compiute rientrano nella discrezionalità giudiziaria se adeguatamente motivate.
  • fatti che costituiscono ipotesi di reato non devono necessariamente essere definiti penalmente per essere considerati nel procedimento di sorveglianza, purché la loro valutazione sia pertinente rispetto al trattamento rieducativo e adeguatamente motivata.
  • Documenti o comunicazioni provenienti da terzi (es. missive) possono avere valore indiziario sull'esistenza di legami criminali o sul rango del detenuto e, se ritenuti significativi, giustificano cautela nel concedere benefici premiali anche se non risultano attuazioni concrete delle sollecitazioni contenute.
  • Per il ricorrente che intenda ottenere il permesso premio è utile produrre elementi probatori completi e aggiornati (relazioni socio-pedagogiche positive, piani di trattamento, assenze di legami criminali attestati, comportamenti ripetutamente corretti) e, se contestata la rilevanza di una prova, proporre argomentazioni e documentazione che ne diminuiscano la valenza indiziaria.
  • La decisione di diniego, se motivata e razionale, è difficilmente ribaltabile in sede di legittimità poiché si tratta di un esercizio discrezionale ancorato a elementi di valutazione del rischio e del trattamento.

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