Cassazione Penale, Sentenza n. 1145/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 495 c.p., commesso il 13/01/2020. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omissione di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (si allegava occasionalità dell'illecito e assenza di gravi precedenti); 2) mancata valutazione/riconoscimento delle attenuanti generiche per il comportamento post‑delictum dell'imputato; 3) vizio di motivazione per la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena. In sostanza la difesa chiedeva il riconoscimento della tenuità del fatto, l'applicazione di attenuanti e, in subordine o conseguenza, la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sui singoli motivi: 1) il primo motivo è stato ritenuto generico e infondato perché non ha confutato la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso la tenuità del fatto alla luce della gravità delle modalità (stigmatizzazione della condotta, pregiudizio arrecato all'attività della polizia locale, persistente dichiarazione di false generalità e richiesta telefonica artificiosa di denaro). La Corte ha richiamato il principio che i criteri dell'art. 131‑bis c.p. devono essere valutati cumulativamente per il riconoscimento della causa di non punibilità e che il diniego può fondarsi anche sulla mancata riscontro di uno solo dei parametri rilevanti. 2) Il secondo motivo è stato definito aspecifico e infondato: la Corte territoriale aveva invece esaminato e rigettato le doglianze sulle attenuanti generiche motivando la censurabilità della condotta, anche nella fase post‑delictum. 3) Il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché la richiesta della sospensione condizionale non era stata formalmente dedotta in appello né sollecitata in modo idoneo davanti alla Corte d'appello; inoltre la doglianza era priva di presupposti concreti e specifici. A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
norma che disciplina il reato contestato; la sentenza conferma la responsabilità penale ai sensi di questa disposizione
art. 131‑bis cod. pen.
la Corte sottolinea che i criteri indicati nel primo comma sono cumulativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità e che la causa di non punibilità può essere esclusa sulla base della valutazione negativa anche di un solo parametro (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo)
art. 133 cod. pen.
richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e per la quantificazione della responsabilità ai fini dell'applicazione di attenuanti o della causa di non punibilità
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
norma che prevede la possibilità, in casi previsti, che il giudice di secondo grado eserciti poteri officiosi in deroga al principio devolutivo; la Corte osserva però che tale potere non viene esercitato se la richiesta non è stata sollevata o comunque adeguatamente dedotta in appello
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 15/2022)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020; art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228
richiamate in relazione alla trattazione del procedimento in forma cartolare (decadimento dell'udienza orale e decisione sulla base degli atti scritti)
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. è necessario dimostrare con argomentazioni concrete e confrontandosi direttamente con la motivazione impugnata che tutte le condizioni richieste (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, occasionalità, assenza di pericolosità sociale) siano presenti: la mancata sussistenza anche di uno solo di tali elementi può legittimare il rigetto.
- Le richieste di attenuanti generiche devono essere articolate con precisione e supportate da elementi fattuali e valutazioni sul comportamento post‑delictum; la semplice affermazione di "buona condotta" o di "ricovero di circostanze attenuanti" senza concreta indicazione di elementi non supera il criterio di specificità e rischia l'insussistenza della doglianza in cassazione.
- Eventuali benefici, come la sospensione condizionale della pena, vanno espressamente dedotti e motivati in sede d'appello e nelle conclusioni; il giudice di grado successivo non è tenuto a concedere tali benefici ex officio se la difesa non li ha formalmente richiesti o quantomeno sollecitati in modo concreto.
- In cassazione i motivi generici o aspecifici sono facilmente dichiarati inammissibili: è essenziale che il ricorso affronti in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e indichi errori di diritto o contraddizioni di fatto ben delimitate.
- La trattazione cartolare del procedimento non modifica l'onere di specificazione delle deduzioni difensive: anche nelle decisioni basate sui soli atti scritti la motivazione deve essere adeguatamente confutata per far valere il ricorso.
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