Cassazione Penale, Sentenza n. 26351/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile della ricettazione di un computer portatile, ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata e rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione oltre alla multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da una coimputata non esaminata in dibattimento, e assumendo che la difesa si fosse opposta all'acquisizione del relativo verbale. Con il secondo ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che, espunte le dichiarazioni della coimputata, il compendio probatorio residuo sarebbe stato insufficiente e che la Corte di merito avrebbe illogicamente escluso una diversa ricostruzione della cessione del bene a un cliente presente nel negozio. Con il terzo ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art. 648, quarto comma, c.p. e all'art. 62 n. 4 c.p., per il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta invece alla coimputata, deducendo altresì disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Ha ritenuto che, dagli atti, la difesa non avesse formulato una specifica opposizione all'acquisizione del verbale di interrogatorio della coimputata nel momento rilevante, sicché non poteva escludersi un consenso quantomeno implicito all'acquisizione. Da ciò ha fatto discendere l'infondatezza anche della censura sulla responsabilità, poiché il secondo motivo era costruito sulla pretesa espunzione di quelle dichiarazioni. Ha poi reputato manifestamente infondato e generico il motivo sull'attenuante di particolare tenuità, osservando che, in materia di ricettazione, rileva il valore del bene ricettato e che tale attenuante va esclusa quando il valore non sia esiguo; inoltre la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione anche sotto il profilo della capacità a delinquere e del diverso trattamento rispetto alla coimputata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 513 c.p.p.
la dedotta violazione è stata esclusa perché non risultava una specifica opposizione all'acquisizione del verbale della coimputata e, quindi, non poteva negarsi un consenso implicito
art. 606 lett. c c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla pretesa inutilizzabilità della prova
art. 606 lett. e c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla presunta illogicità della motivazione sulla responsabilità
art. 606 lett. b c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo al diniego dell'attenuante speciale
art. 648 c.p.
in relazione alla ricettazione è stata esaminata la questione della particolare tenuità del fatto, negata in base al valore del bene e agli ulteriori parametri valutativi
art. 62 n. 4 c.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del danno o del profitto
art. 616 c.p.p.
ha fondato la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis c.p.p.
indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per apprezzare gli ulteriori parametri rilevanti ai fini della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando si deduce l'inutilizzabilità di una prova acquisita in dibattimento, la verifica degli atti è consentita se l'eccezione ha natura processuale e può riguardare anche il contenuto dell'udienza in cui si è formata la contestazione.
- L'opposizione alla acquisizione di una dichiarazione predibattimentale deve risultare specifica e riferita al momento in cui l'acquisizione è richiesta; in mancanza, può ritenersi sussistente un consenso implicito all'utilizzazione del dato probatorio.
- Se il primo motivo di ricorso, fondato sull'espunzione di una prova, è manifestamente infondato, diviene logicamente infondato anche il motivo che contesta la tenuta del quadro probatorio costruito su quella stessa prova.
- In materia di ricettazione, ai fini dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, rileva il valore del bene ricettato nella sua oggettività, non il prezzo pattuito dagli autori della transazione illecita.
- L'attenuante della particolare tenuità del fatto nella ricettazione non può essere riconosciuta se il valore del bene non è esiguo; solo quando tale requisito sia accertato possono venire in considerazione gli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.
- La disparità di trattamento tra coimputati non sussiste quando la diversa valutazione dipende da elementi individualizzanti, come il profilo professionale o la capacità a delinquere dell'agente, purché la motivazione su tali elementi sia congrua e non specificamente contrastata.
- Un motivo di ricorso che si limiti a richiamare in modo assertivo la medesima tesi già proposta nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
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