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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1837

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1837 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

Normativa europea32017R1837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Pera dell'Emilia Romagna". La modifica era stata esaminata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute contestazioni, è stata formalmente adottata. Il regolamento produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione geografica protetta "Pera dell'Emilia Romagna" (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Pera dell'Emilia Romagna" quale indicazione geografica protetta (IGP), nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del relativo disciplinare proposta dall'Italia e approvata dalla Commissione a seguito della procedura UE di esame e pubblicazione senza opposizioni. Ha efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Pera dell'Emilia Romagna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1837 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Pera dell'Emilia Romagna" registrata come indicazione geografica protetta (IGP). L'atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell'assenza di opposizioni alla modifica proposta dall'Italia.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'atto e precisa di aver esaminato la domanda italiana ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma. La denominazione "Pera dell'Emilia Romagna" era già registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 515/2009.

Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori previste dall'articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire la presentazione di eventuali opposizioni. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Effetti giuridici

L'articolo 1 dispone l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per la denominazione "Pera dell'Emilia Romagna" (IGP). L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Pera dell'Emilia Romagna" (IGP), registrata originariamente dal regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento (CE) n. 515/2009.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non è stata qualificata come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàdenominazioni di origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

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