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Sentenza

Sentenza n. 2359/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento di: A) Determinazione di cui alla nota del 23/12/25 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alle classi collaterali V^ sez. C) degli indirizzi: i) Informatica e Telecomunicazione art. Informatica; ii) Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; iii) Enogastronomia art. Accoglienza Turistica, attivate per il corrente anno scolastico 2025/2026, (doc.1); B) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per classi collaterali quinte attivate in tre indirizzi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, già titolare dello status di scuola paritaria, aveva comunicato all'amministrazione scolastica l'attivazione, per l'anno scolastico 2025/2026, di classi collaterali quinte in tre indirizzi, motivandola con le numerose e sopravvenute richieste di iscrizione, soprattutto da parte di studenti lavoratori. L'amministrazione aveva negato il riconoscimento della parità ritenendo superato il limite numerico previsto dall'art. 5 del d.l. n. 45/2025, introduttivo del comma 6-bis dell'art. 1 della l. n. 62/2000. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; carenza di istruttoria e motivazione; tardività del diniego e conseguente formazione del silenzio-assenso sulla comunicazione di attivazione delle classi. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi e facendo salve le successive determinazioni dell'amministrazione. Ha ritenuto pacifico il mancato invio del preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990, non risultando alcuna menzione nel provvedimento impugnato e non avendo l'amministrazione fornito spiegazioni sul punto. La violazione è stata ritenuta decisiva perché il procedimento era ad istanza di parte e l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare previamente i motivi ostativi all'accoglimento. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis, esclude espressamente la non annullabilità per violazione dell'art. 10-bis e, comunque, l'amministrazione non aveva dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego è stato quindi annullato per violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990, con salvezza del riesercizio del potere. Gli altri motivi, relativi all'istruttoria, alla motivazione, alla tardività e al silenzio-assenso, sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, anche nell'ambito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell'Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.

    La comunicazione dei motivi ostativi è obbligatoria nei procedimenti a istanza di parte e la sua omissione vizia il successivo diniego.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis è annullabile, nella fattispecie esaminata, per violazione di legge.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

    La sanatoria del vizio procedimentale non opera per la violazione dell'art. 10-bis; inoltre, nel caso concreto, l'amministrazione non aveva comunque fornito la prova dell'inevitabilità del contenuto del diniego.

  • art. 5 d.l. 45/2025

    È stato richiamato dall'amministrazione quale fonte del limite numerico posto a fondamento del diniego, ma il TAR non ha esaminato nel merito la sua applicazione, avendo accolto il ricorso per violazione dell'art. 10-bis.

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    È stato indicato quale disposizione introdotta dal d.l. n. 45/2025 e posta dall'amministrazione a fondamento del diniego di riconoscimento della parità per le classi collaterali; la relativa interpretazione non è stata esaminata per l'assorbimento dei motivi.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, prima dell'adozione di un provvedimento di diniego l'amministrazione deve comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 comporta l'annullabilità del provvedimento negativo e non può essere neutralizzata mediante la regola di non annullabilità prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il cui secondo periodo esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non può essere sanata in giudizio dalla mera allegazione dell'amministrazione circa la correttezza del diniego; quando l'amministrazione esercita il potere in un procedimento discrezionale deve, comunque, dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • L'annullamento del diniego per violazione del contraddittorio procedimentale non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, nel rispetto delle garanzie partecipative e dei limiti derivanti dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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