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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01974/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una segnalazione ritenuta erronea, inserita in un sistema informatico consultato dagli istituti di credito, relativa all’apertura di una procedura concorsuale di una società. L’attore sosteneva di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali perché era socio di maggioranza e amministratore unico della società indicata nella segnalazione, oltre che garante con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni societarie. Il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003; la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo applicabile il rito speciale in materia di protezione dei dati personali e quindi l’inappellabilità della sentenza. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva falsa applicazione dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, sostenendo che la normativa speciale privacy non fosse applicabile perché il soggetto attore era una persona fisica diversa dal titolare del dato trattato, che era la società; inoltre lamentava che la pretesa risarcitoria riguardasse anche profili di riservatezza e immagine e, più in generale, il neminem laedere, così da dover seguire il regime ordinario di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello: quando il tribunale decide unitariamente, applicando il rito speciale previsto per le controversie in materia di protezione dei dati personali, la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione rileva il rito concretamente adottato dal giudice di primo grado e la qualificazione dell’azione da questi operata, secondo il principio dell’apparenza. Non assume rilievo che l’azione sia stata proposta dalla persona fisica e non dalla società cui il dato era riferito, poiché ciò che conta è che il tribunale abbia pronunciato unitariamente sulle domande di lesione del diritto alla protezione dei dati personali e di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione illecita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 d.lgs. n. 196/2003

    Le controversie rientranti nel suo ambito, come modificate dalla disciplina del d.lgs. n. 150/2011, sono definite con sentenza non appellabile.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. n. 150/2011

    Modifica l’art. 152 del codice della privacy e conferma la specialità del rito per le controversie sulla protezione dei dati personali.

  • art. 34 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato come norma applicabile ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto, nel quadro del nuovo regime processuale speciale.

  • art. 4 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il concetto di interessato si riferirebbe alla sola persona fisica; la Corte non fonda su tale norma la propria decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie trattate con rito speciale in materia di protezione dei dati personali, la sentenza di primo grado è non appellabile quando la legge lo prevede espressamente.
  • Per individuare il mezzo di impugnazione esperibile occorre avere riguardo al rito concretamente adottato dal giudice di primo grado e alla qualificazione dell’azione da lui operata, secondo il principio dell’apparenza.
  • Se il tribunale decide unitariamente, applicando il rito speciale privacy, anche domande risarcitorie connesse alla lesione dei dati personali restano attratte nel regime di inappellabilità previsto dalla disciplina speciale.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello non è निर्णinante la qualificazione soggettiva dell’attore, quando la causa sia stata trattata e definita come controversia rientrante nell’art. 152 del codice privacy.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento dei dati personali
RamiProcesso civilePrivacy
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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