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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39667/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero relativo all'IVA infragruppo per l'anno d'imposta 2011, emesso perché la compensazione tra crediti e debiti IVA del gruppo era stata effettuata senza la prestazione della garanzia richiesta per il regime. La contribuente aveva impugnato l'atto e sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale avevano dato rilievo al fatto che i crediti fossero legittimi e non disconosciuti, ritenendo che la mancata garanzia comportasse solo l'applicazione delle sanzioni e non il recupero dell'intera imposta e degli interessi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 38-bis, commi 7 e 8, e dell'art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del D.M. 13 dicembre 1979, sostenendo che la compensazione è ammessa solo se ricorrono i presupposti tassativi previsti dalla legge, tra cui l'idonea garanzia delle società controllate. La parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo nullità o annullabilità dell'atto per asserita incompetenza territoriale dell'ufficio che lo aveva emesso e per omessa motivazione della sentenza su tale profilo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In motivazione, la Corte ha affermato che nella liquidazione dell'IVA di gruppo la compensazione infragruppo è subordinata al rigoroso rispetto dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla disciplina speciale, sicché la mancata prestazione della garanzia non determina soltanto l'applicazione di sanzioni ma comporta la non configurabilità della compensazione e il venir meno degli effetti dell'opzione. Ha inoltre escluso che l'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio emittente incida sulla validità dell'atto in mancanza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    violazione o falsa applicazione

    è il parametro processuale invocato per censurare la sentenza di merito per falsa applicazione della disciplina dell'IVA di gruppo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    è il parametro processuale invocato nel ricorso incidentale per dedurre vizi motivazionali e di pronuncia

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, commi 7 e 8

    la Corte lo considera, insieme alla disciplina regolamentare, fonte della condizione di garanzia per la compensazione/rimborso accelerato nell'IVA di gruppo

  • art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa della liquidazione dell'IVA di gruppo e della speciale modalità di compensazione infragruppo

  • D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3

    la garanzia prevista dal decreto costituisce condizione per l'adesione al regime agevolato e per l'esercizio della compensazione infragruppo

  • art. 4 d.P.R. n. 442 del 1997

    per aderire al regime agevolato occorre una espressa dichiarazione di volontà; non basta un comportamento concludente

  • artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.

    invocati dalla parte contribuente per sostenere un vizio di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare la capacità di stare in giudizio dell'ufficio periferico nel processo tributario

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la rappresentanza e capacità processuale dell'ufficio periferico come organo dell'Agenzia

  • artt. 2203 e 2204 c.c.

    usati in funzione analogica per descrivere il rapporto tra ufficio centrale e uffici periferici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'incidentale

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'IVA di gruppo la compensazione infragruppo è ammissibile solo se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla disciplina speciale; in particolare, la prestazione della garanzia richiesta è condizione per l'operatività del regime e la sua mancanza impedisce la compensazione.
  • La mancata prestazione della garanzia non produce soltanto conseguenze sanzionatorie: comporta il venir meno degli effetti della compensazione e quindi la persistenza dell'obbligazione originaria di versamento dell'imposta.
  • L'adesione a un regime fiscale agevolato che consente compensazioni altrimenti escluse richiede una manifestazione espressa di volontà del contribuente, non essendo sufficiente un comportamento concludente.
  • L'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio fiscale che ha acquisito elementi o emesso l'atto non incide di per sé sulla validità dell'atto stesso; la nullità o invalidità assume rilievo solo se la violazione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa del contribuente.
  • In presenza di una disciplina speciale di gruppo, i crediti e debiti IVA possono essere trattati unitariamente solo nei limiti in cui confluiscano nella dichiarazione di gruppo e secondo i presupposti formali stabiliti dalla legge e dalla normativa attuativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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