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Ordinanza

Ordinanza n. 6949/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, all’esito del procedimento R.G. n. -OMISSIS-, anche a mezzo di risarcimento per equivalente. nonché con richiesta di: fissare la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202507393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile di Roma, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al trattenimento in servizio sino al compimento del settantunesimo anno di età, con effetti giuridici, economici e previdenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva accolto la domanda di accertamento del suo diritto a non essere collocata a riposo prima del compimento del settantunesimo anno di età, riconoscendole i relativi effetti giuridici, economici e previdenziali. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto, se necessario, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza civile era stata pronunciata in contumacia dell'Amministrazione. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito in camera di consiglio senza depositare difese né chiarire le ragioni del decreto di collocamento a riposo o le attività svolte dopo la sentenza per darvi esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'ottemperanza né si è pronunciato sulla nomina del commissario ad acta, sulla misura coercitiva richiesta o sulle spese. Ha ritenuto necessario acquisire una relazione istruttoria articolata e documentata, ordinando all'istituto comprensivo e all'Ufficio scolastico regionale, ciascuno per la propria competenza, di depositarla entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La relazione dovrà indicare le ragioni poste a base del decreto di collocamento a riposo e tutte le attività svolte dopo il deposito della sentenza civile, compresi gli atti interlocutori e le iniziative adottate per eseguire il giudicato. In caso di mancato deposito, il TAR ha disposto che gli atti potranno essere trasmessi alla Procura competente della Corte dei conti. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 9 settembre 2026; ogni ulteriore statuizione, comprese le spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; il TAR non ha ancora deciso su tale richiesta.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l'identità della ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme al GDPR, quale base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non chiarisce le ragioni dell'atto originario né documenta le attività compiute dopo la formazione del giudicato, il giudice può disporre un'apposita istruttoria mediante richiesta di relazioni articolate e documentate agli uffici competenti.
  • La relazione istruttoria disposta in un giudizio di ottemperanza deve consentire di ricostruire sia i presupposti dell'atto amministrativo oggetto della controversia sia le iniziative successivamente adottate per dare esecuzione al giudicato, includendo anche gli atti interlocutori.
  • La mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di depositare la relazione istruttoria può determinare la trasmissione degli atti alla Procura competente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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