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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6019/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/05/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 27/03/2023 che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato contestato ai sensi dell'art. 416-ter c.p. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 273 c.p.p. e 416-ter c.p.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi del reato di voto di scambio; prova insufficiente e interpretabile delle intercettazioni secondo la difesa, che insisteva sulla natura meramente politica degli accordi e sull'estraneità o sul fallimento dei tentativi di avvicinamento del clan Amato-Pagano; contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della custodia in carcere, con richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccetto elettronico), anche alla luce dello scioglimento del Consiglio Comunale di Melito e della presunta incensuratezza del Marrone

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e non consentiti, in quanto il ricorrente si limitava a chiedere la rivalutazione fattuale delle emergenze indiziarie senza confrontarsi con la motivazione del giudice del riesame. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di merito circa la rilevanza delle denunce, delle indagini e delle intercettazioni che indicano l'impatto elettorale del clan Amato-Pagano e l'esistenza di un patto di scambio politico-criminale di cui il Marrone sarebbe stato consapevole. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di tipo mafioso; la permanenza di legami attuali con il clan e l'entita' degli interessi economici hanno reso concreta la prognosi di reiterazione. Stante ciò, la Corte ha ritenuto inidonee misure meno afflittive, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e senza disporre la rimessione in libertà, con provvedimenti consequenziali ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: la Corte ritiene che gli elementi fattuali e le intercettazioni possono sostenere l'accertamento della natura politico-criminale dell'accordo, quindi la qualificazione prevista dalla norma è ritenuta supportata dagli indizi valutati dal giudice di merito

  • art. 416-bis cod. pen. (riferimento a condizioni di tipo mafioso)

    Citata implicitamente nel quadro fattuale per richiamare la rilevanza delle condizioni di natura mafiosa; la Corte osserva che, se sussistono condizioni di tipo mafioso, opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come vizio formale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze processuali e aspecifiche, confermando che non sono state violate le garanzie previste

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari: la Corte ha spiegato che la norma generale è prevalutata dalla regola speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando ricorra la fattispecie aggravata

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    La Corte ribadisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per delitti commessi avvalendosi di condizioni di tipo mafioso; tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino la possibilità di misure alternative

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli strumenti di controllo a distanza; la Corte osserva che la decisione del Tribunale sul luogo della detenzione implica implicitamente l'impossibilità di impiegare misure elettroniche di controllo quando ritenute insufficienti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in applicazione di tale articolo

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale conseguente all'adozione del provvedimento: la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti non comportando il provvedimento la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito: le censure che si limitano a chiedere diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non pongono in luce travisamento o contraddizione manifesta
  • La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per travisamento manifesto del contenuto
  • Per i reati commessi avvalendosi di condizioni di tipo mafioso opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), superabile solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive
  • L'attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta anche da una valutazione prognostica che consideri ruolo, relazioni e interessi economici dell'indagato, non richiedendosi la prova di opportunità operative immediatamente a portata di mano
  • La decisione che esclude l'idoneità degli arresti domiciliari implica, in via logica, che non sono adeguati neppure gli strumenti elettronici di controllo a distanza quando il giudice di merito ritiene che consentano la ripresa dei contatti con ambienti criminosi

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