Sentenza n. 3225/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione Dirigenziale Rep. n°CA/967/2025 del 29.04.25 – Prot. n° CA/75417/2025 del 29.04.25, notificata in data 30.04.25 (si veda: ALL.2); ed ogni altro atto conseguenziale e/o presupposto anche se non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OLIMPIA & LUCIA SRL il 10\12\2025 : - del verbale di ispezione della Polizia di Roma Capitale prot. n. 50442 del 10/09/2025, nonché dei verbali n. 00011313184/2025/0/2/1, n. 00011313185/2025 e n. 00011313186/2025 del 26/09/2025 e 03/10/2025 (doc.1), notificati a mezzo pec, con cui venivano elevate sanzioni attinenti le violazioni dell’art. 20 Cds; art. 85 comma 2 lg. Regionale 22 del 2019 e art. 7 bis d.lgs 267/2000, per un complessivo di sanzione irrogata di € 1600; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che disponeva la rimozione, entro sette giorni, di manufatti relativi a un’occupazione di suolo pubblico sulla parte carrabile di una strada di viabilità principale; successivamente, verbale ispettivo e verbali sanzionatori relativi a violazioni del Codice della strada e di norme regionali e locali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale deducendo, con l’unico motivo del ricorso introduttivo, che l’atto fosse fondato su un verbale ispettivo della Polizia locale il quale non aveva formulato rilievi sull’occupazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale di ispezione e tre verbali sanzionatori, contestando gli atti incidenti sfavorevolmente sulla propria sfera giuridico-patrimoniale. La ricorrente ha quindi prospettato un rapporto di presupposizione tra il verbale ispettivo e la determinazione di rimozione, nonché ha chiesto l’annullamento degli atti sanzionatori.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso introduttivo è stato respinto perché la determinazione di rimozione esprimeva un’autonoma e vincolata valutazione del divieto di occupazione di suolo pubblico sulla parte carrabile di una strada di viabilità principale. Il verbale della Polizia locale, anche ove contenesse una generica indicazione dell’assenza di violazioni, aveva la funzione principale di documentare i fatti e le consistenze rilevate dai verbalizzanti e non costituiva il presupposto necessario della determinazione. Mancava dunque un rapporto di presupposizione, che richiede un collegamento stretto e necessario tra gli atti, tale da rendere l’atto successivo diretta e necessaria emanazione di quello precedente. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: il mero verbale ispettivo era privo di autonoma lesività ed effetti giuridici costitutivi; quanto ai verbali sanzionatori per violazioni del Codice della strada, la relativa impugnazione apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri riflessi, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previa informazione alle parti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dalla disposizione, dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 20 Codice della strada
È indicato quale disposizione la cui violazione è stata contestata nei verbali sanzionatori; l’impugnazione delle relative sanzioni appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 85, comma 2, legge regionale n. 22/2019
È indicato quale ulteriore disposizione richiamata nei verbali sanzionatori.
art. 7-bis d.lgs. 267/2000
È indicato quale disposizione richiamata nei verbali sanzionatori.
Massime di principio
- Un verbale ispettivo della polizia locale, avente funzione meramente ricognitiva dei fatti e delle consistenze rilevate, non costituisce di per sé un atto presupposto necessario di un successivo provvedimento amministrativo quando quest’ultimo esprime un’autonoma valutazione, anche vincolata, della fattispecie.
- Sussiste un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi soltanto quando il collegamento tra essi è così stretto e necessario da rendere il provvedimento successivo diretta emanazione di quello precedente, impedendo all’amministrazione di discostarsene nella statuizione e nelle conseguenze; la mera successione cronologica o il collegamento fattuale non sono sufficienti.
- Il mero verbale d’ispezione privo di effetti giuridici costitutivi e di autonoma lesività non è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- L’impugnazione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; ove il giudice amministrativo rilevi il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio previsto dall’art. 11 c.p.a.
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