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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 117/2024 del 20 marzo 2024, emessa dal Tribunale di VASTO, sezione del lavoro, nel ricorso n. R.G. n. 632/2023, notificata per la sua esecuzione all'Amministrazione competente il 18/07/2024, non appellata e dunque passata in giudicato, con cui il Tribunale di VASTO accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015 e condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvedere in tal senso, ossia al pagamento in favore della ricorrente del relativo importo, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi. Il Ministero ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza sostenendo che la ricorrente non avesse formulato un'espressa domanda di esecuzione, essendosi limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha ritenuto infondata tale deduzione, rilevando che l'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida e che non è necessaria una preventiva intimazione ad adempiere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando gli importi riconosciuti in conto carta elettronica del docente, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, da insediarsi per un ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice ha escluso la penalità di mora, considerando l'importo contenuto e la maturazione degli interessi già prevista dalla sentenza da eseguire. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    anche senza previa diffida

    L'azione di ottemperanza può essere proposta senza una previa diffida o intimazione ad adempiere all'Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la decisione con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni per l'adempimento delle Amministrazioni statali è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990

    L'Amministrazione non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel cui conto devono essere accreditate le somme riconosciute dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida o intimazione ad adempiere, non essendo tale adempimento richiesto dall'art. 114, comma 1, c.p.a.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. la esclude espressamente.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce a un docente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'Amministrazione deve dare esecuzione al titolo accreditando i relativi importi nel conto della carta elettronica, secondo le annualità e gli accessori stabiliti dal giudice della cognizione.
  • L'Amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente allo stesso Ministero; deve attivare internamente il procedimento e trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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