Sentenza del 21/11/2017 n. 4747 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio - Fase precontenziosa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo provvisoria di un terzo delle imposte anche prima della proposizione del ricorso. L'art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973 consente infatti tale iscrizione già nella fase precontenziosa, mentre l'art. 68 del d.lgs. 546/1992 opera in una fase diversa, cioè quando il giudizio tributario è già pendente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente sosteneva che l'Ufficio non potesse iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, un terzo delle imposte accertate prima della proposizione del ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La questione riguardava il coordinamento tra l'art. 68 del d.lgs. 546/1992, relativo alla riscossione in pendenza di giudizio, e l'art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973, che disciplina l'iscrizione provvisoria nella fase precedente al contenzioso.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973
Consente l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte anche nella fase precontenziosa.
La norma permette all'Amministrazione finanziaria di iscrivere provvisoriamente a ruolo una quota delle imposte richieste, pari nel caso esaminato a un terzo, prima che il contribuente presenti ricorso.
Art. 68 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la riscossione in pendenza del processo tributario.
La disposizione ha un ambito applicativo distinto e riguarda la fase successiva alla proposizione del ricorso, non impedendo l'iscrizione provvisoria prevista dall'art. 15 del d.P.R. 602/1973 nella fase precontenziosa.
Cassazione civile, sentenza n. 7339/2003
La Suprema Corte ha confermato la distinzione tra l'iscrizione provvisoria precontenziosa disciplinata dall'art. 15 del d.P.R. 602/1973 e la riscossione in pendenza di giudizio regolata dall'art. 68 del d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può procedere all'iscrizione provvisoria a ruolo della quota prevista dalla legge anche prima che il contribuente presenti ricorso.
- La fase precontenziosa e quella successiva all'instaurazione del giudizio sono disciplinate da norme diverse e non devono essere confuse.
- L'art. 68 del d.lgs. 546/1992 non esaurisce tutte le ipotesi di riscossione provvisoria: per la fase precedente al ricorso può trovare applicazione l'art. 15 del d.P.R. 602/1973.
- La legittimità dell'iscrizione provvisoria non implica che il tributo sia definitivamente dovuto: l'importo può essere modificato o annullato in seguito all'esito del contenzioso.
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