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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6748/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza che impone l'esame dei provvedimenti irrevocabili per valutare la continuazione e che prevede l'acquisizione d'ufficio delle sentenze non allegate ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p. Ha dichiarato viziata la motivazione del Tribunale, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il processo per nuovo giudizio al Tribunale di Siena in diversa persona fisica.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze divenute definitive; il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza sostenendo che la difesa non avesse ottemperato all'ordine di allegare le sentenze disposto con provvedimento del 22/06/2024. Il ricorrente ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione lamentando che, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p., le copie delle sentenze non allegate devono essere acquisite d'ufficio e pertanto la mancata allegazione non poteva giustificare il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte indica che per valutare la continuazione è necessario esaminare le decisioni irrevocabili con cui sono stati accertati i reati.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Le copie delle sentenze o decreti revocabili non allegate dall'istante vengono acquisite d'ufficio; quindi non grava sull'istante l'onere di allegazione formale delle sentenze per la procedura di continuazione in executivis e la mancata allegazione non giustifica il rigetto dell'istanza.

  • Corte Cost. sent. n. 183 del 2013

    Principio che impone il rinvio per nuovo giudizio ad un giudice dell'esecuzione diverso, motivo per cui la Corte ha disposto il rinvio in diversa persona fisica.

Massime di principio

  • In sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione è necessario che il giudice esamini le decisioni definitive che hanno accertato i reati; l'assenza delle copie non è di per sé causa di rigetto perché il giudice deve acquisirle d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p.
  • La indicazione degli estremi identificativi delle sentenze nell'istanza può essere sufficiente: l'onere probatorio formale di allegazione non grava sul richiedente quando la legge prevede acquisizione d'ufficio.
  • Un provvedimento di rigetto fondato unicamente sulla mancata allegazione delle sentenze al certificato del casellario è viziato per difetto di motivazione e può essere annullato in sede di legittimità.
  • Se il giudice dell'esecuzione impone oneri contrari a quanto previsto dalla normativa o dalla giurisprudenza di legittimità, la parte può impugnare il provvedimento davanti alla Corte di cassazione; la Procura generale può richiedere l'annullamento.
  • In caso di annullamento, per ragioni di terzietà o per decisione della Corte Costituzionale, può essere disposto il rinvio per nuovo giudizio ad un giudice diverso.

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