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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22741/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/09/2025 che, rispetto alla pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per alcune annualità (2012, 2013, 2014), rideterminato la pena per le annualità residue (2015 e 2016) e revocato la confisca. L'imputazione contestava, ai sensi degli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per dissimulare, sotto forma di appalto, prestazioni di lavoro subordinato (prevalentemente servizi di facchinaggio, escluse alcune prestazioni di sabbiatura e verniciatura). Le censure dei ricorrenti riguardavano in particolare: (i) la valutazione da parte della Corte dell'esito del procedimento tributario (accordo conciliativo e atti di accertamento) e il presunto travisamento delle risultanze amministrative; (ii) la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo (dolo specifico di evasione) richiesti dall'art. 2 d.lgs. 74/00; (iii) l'effetto di modifiche normative (d.lgs. n. 8/2016 di depenalizzazione e d.lgs. n. 87/2024 su art. 20) e la prevedibilità della rilevanza penale; (iv) questioni relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (compreso l'effetto del pagamento del debito tributario e della conciliazione).

La decisione

La Cassazione ha accolto alcuni motivi dei ricorrenti e ha disposto: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/00 relativo all'anno di imposta 2015, perché estinto per prescrizione; annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna con riferimento allo stesso reato per l'anno di imposta 2016 (in particolare con riguardo alle fatture per prestazioni di facchinaggio, per le quali l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la genuinità dell'appalto). Sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti altri motivi: per Davide Bianchi i motivi secondo e terzo sono inammissibili, il quarto è assorbito; per Alessandro Bianchi il terzo è inammissibile, i motivi quarto e quinto (sanzionatori) sono assorbiti. La Corte ha rilevato l'errata o illogica valutazione, da parte della Corte d'appello, del contenuto degli atti tributari e ha richiamato le disposizioni e la giurisprudenza che consentono l'acquisizione in sede penale di atti tributari definitivi, precisando che tali atti non vincolano il giudice penale ma possono essere acquisiti come prova e devono essere adeguatamente considerati e motivati in caso di discostamento.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina le operazioni fraudolente o fittizie finalizzate all'evasione fiscale; nel caso valutata come applicabile alla dissimulazione di lavoro subordinato sotto forma di appalto mediante fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la depenalizzazione della somministrazione di manodopera (d.lgs. n. 8/2016) non incida sulla fattispecie dell'art. 2 in quanto la fittizietà delle operazioni contestate è distinta dalla disciplina sulla somministrazione di lavoro.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000 (comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    "1-bis. Le sentenze rese nei processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato."

    La disposizione consente l'acquisizione, in sede penale, delle sentenze tributarie irrevocabili e degli atti di accertamento amministrativo definitivi (anche di adesione/conciliativi) come mezzo di prova. Tuttavia tali atti non vincolano il giudice penale: se il giudice penale si discosta dalle risultanze amministrative deve motivare adeguatamente. La Cassazione ha richiamato questo principio per censurare la valutazione illogica della Corte d'appello sugli atti tributari.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di acquisire atti del procedimento amministrativo/tributario nel processo penale ai fini probatori; la Corte ha collegato tale norma all'art. 20 d.lgs. 74/00 rilevando che la nuova regola formale recepisce un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • d.lgs. n. 8/2016

    Norma che ha depenalizzato alcune fattispecie legate alla somministrazione di lavoro in un arco temporale (indicativamente 6/2/2016 - 2/3/2024). La Corte ha precisato che la depenalizzazione della somministrazione di manodopera non determina di per sé l'insussistenza dell'art. 2 quando la fattispecie contestata è fondata sulla fittizietà delle operazioni (distinta dalla semplice somministrazione).

  • d.lgs. n. 87/2024

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 20 d.lgs. 74/00; la Corte ne ha fatto uso per precisare il regime degli effetti probatori degli atti tributari definitivi nel processo penale.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina un'attenuante speciale in caso di ravvedimento/integrazione del debito tributario; la Corte ha ricordato che il pagamento del debito tributario può essere considerato ai fini delle attenuanti ma il suo riconoscimento non esclude che il giudice valuti separatamente le circostanze attenuanti generiche per evitare duplicazioni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata relativamente ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il rispetto dei limiti formali di esame dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per travisamento della prova; è stata richiamata dai ricorrenti per censurare un presunto travisamento delle risultanze degli atti definitivi di accertamento tributario da parte dei giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite (coordinamento tra processo penale e processo tributario); i ricorrenti ne deducevano la necessità di considerare l'esito del procedimento tributario nell'ambito della prova penale.

  • art. 2 e art. 5 cod. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione a questioni di applicazione della legge penale nel tempo e alla prevedibilità della punibilità; la Corte ha valutato che la depenalizzazione della somministrazione non incide sulla fattispecie di frode fiscale contestata e che non è configurabile un'irretroattività favorevole che escluda la responsabilità per l'art. 2.

  • art. 81 cpv. e art. 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla responsabilità degli amministratori (concorso e conseguente responsabilità per le condotte della società): la contestazione è stata formulata nei confronti dei due amministratori e la Corte ha valutato i profili di responsabilità personale.

Massime di principio

  • Atti tributari definitivi (sentenze tributarie irrevocabili e atti di accertamento amministrativo definitivi o di adesione/conciliativi) possono essere acquisiti nel processo penale come prova, ma non vincolano il giudice penale: se il giudice penale si discosta da quelle risultanze deve motivare chiaramente il perché.
  • Un errore o travisamento della motivazione dei giudici di merito nella valutazione degli atti tributari può essere motivo di annullamento in Cassazione; la corretta contestualizzazione del contenuto dell'accertamento tributario è essenziale.
  • La depenalizzazione di una fattispecie amministrativa (es. somministrazione/intermediazione di manodopera) non annulla automaticamente la rilevanza penale di condotte fondate sulla fittizietà delle operazioni (false fatture o simulazioni) perseguite ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/00.
  • La distinzione tra dolo di 'erogazione di profitto' e dolo di 'evasione' è rilevante: per il reato tributario contestato è sufficiente il dolo di evasione (intento di evadere imposte tramite operazioni fittizie), non è richiesto che l'evasione sia effettivamente conseguita.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto della data di consumazione indicata in imputazione e degli eventuali effetti processuali (sospensioni ecc.): un accertamento tardivo può determinare l'estinzione del reato per prescrizione, come nel caso relativo all'anno 2015.
  • Il pagamento del debito tributario e le adesioni/conciliazioni amministrative possono incidere sul trattamento sanzionatorio ma non impediscono di valutare separatamente le circostanze attenuanti generiche; il giudice deve evitare il doppio conteggio degli stessi elementi.
  • Motivi non proposti in sede di appello o formulati in modo generico risultano spesso inammissibili in Cassazione: è importante coltivare e articolare adeguatamente le questioni in sede di merito.

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