Sentenza n. 1658/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Comune di Palermo alla sentenza civile passata in giudicato, quanto al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza del Comune di Palermo alla sentenza del Tribunale civile passata in giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di € 2.060,00, oltre interessi. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era stato inizialmente sospeso in ragione della procedura prevista dall’art. 243-bis d.lgs. 267/2000 pendente nei confronti del Comune; tale procedura è successivamente cessata. Il TAR ha rilevato che l’importo richiesto comprendeva € 458,74 relativi a un precedente atto di precetto e ha quindi esaminato la debenza delle somme alla luce dei limiti propri del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza civile e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione al giudicato mediante il pagamento di € 1.601,26 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata esclusa la somma di € 458,74 relativa alle spese di un precedente atto di precetto, poiché le spese accessorie non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza non possono essere liquidate in tale sede. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza di parte e da operare entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del Commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato anche nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del potere del giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza, fissare il termine per l’esecuzione e nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
La pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale aveva determinato la sospensione del giudizio; la chiusura della procedura ha consentito la prosecuzione e definizione del giudizio di ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
L’atto di precetto appartiene alla fase esecutiva civile e le relative spese non sono liquidabili nel giudizio amministrativo di ottemperanza se non funzionali alla sua introduzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del Commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella ai sensi dell’art. 71.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del Commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento delle somme dovute e di fissare un termine per l’adempimento.
- Il giudizio di ottemperanza può liquidare soltanto le spese funzionali alla sua introduzione e alla sua trattazione; non possono esservi comprese le spese relative a un precedente atto di precetto, quando esse costituiscano attività esecutiva distinta e non necessaria per instaurare il giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- L’incarico di Commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del Commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →