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Sentenza

Sentenza del 31/05/2019 n. 14942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA, deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, difetto di delega di firma, carenza di motivazione e di prova della pretesa tributaria. La questione principale esaminata in Cassazione riguardava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di alloggio e ai servizi resi dalla società ai multiproprietari e agli ospiti non proprietari. La contribuente sosteneva che la multiproprietà fosse assimilabile a una struttura ricettiva alberghiera e che, pertanto, le prestazioni dovessero beneficiare dell'aliquota ridotta. Contestava inoltre la validità della notifica degli atti e la decisione della CTR intervenuta nonostante la pendenza della procedura di definizione delle liti fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. È stata ritenuta sanata l'eventuale irregolarità della notifica, poiché la contribuente aveva impugnato gli atti articolando difese nel merito. La Corte ha confermato che la multiproprietà non rientra, di per sé, tra le strutture ricettive elencate dalla normativa IVA agevolativa: manca infatti il requisito dell'ordinaria apertura al pubblico, essendo gli alloggi destinati principalmente all'utilizzo dei multiproprietari e solo eventualmente locati a terzi. Di conseguenza, alle prestazioni contestate doveva applicarsi l'aliquota IVA ordinaria. È stata inoltre ritenuta sanata la trattazione della causa durante il periodo di sospensione collegato al condono, poiché la contribuente, pur informata dell'udienza e costituita anche come appellante incidentale, non aveva manifestato tempestivamente la volontà di avvalersi della sospensione né si era opposta alla trattazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16 e Tabella A, parte III, n. 120

    L'aliquota IVA agevolata per le prestazioni di alloggio e servizi accessori può applicarsi solo quando il cliente sia alloggiato nell'ambito di una struttura ricettiva riconducibile alle categorie previste dalla legge.

  • Legge n. 217 del 1983, art. 6

    Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

    L'elenco delle strutture ricettive rilevanti ai fini dell'aliquota ridotta è stato interpretato come tassativo o comunque non estensibile automaticamente alla multiproprietà.

  • Art. 98 della Direttiva 2006/112/CE

    La possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte non consente di estendere l'agevolazione oltre i casi previsti dalla normativa nazionale; le disposizioni agevolative devono essere interpretate restrittivamente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7

    Le contestazioni relative alla motivazione dell'avviso e al richiamo al processo verbale di constatazione devono essere valutate considerando la concreta possibilità del contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La validità dell'avviso di accertamento può dipendere dalla sottoscrizione del soggetto competente o delegato, ma le relative doglianze devono essere specificamente dimostrate e tempestivamente fatte valere.

  • Codice di procedura civile, artt. 148 e 149

    Le irregolarità della notificazione che non abbiano impedito al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi possono essere sanate per raggiungimento dello scopo, ad esempio mediante tempestiva impugnazione dell'atto.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 6

    La sospensione delle liti fiscali potenzialmente definibili con condono opera secondo le condizioni previste dalla norma. Tuttavia, la trattazione avvenuta nonostante la sospensione determina una nullità relativa, sanabile se il contribuente non si oppone e insiste per una decisione nel merito.

Massime di principio

  • Le aliquote IVA agevolate costituiscono eccezioni alla regola dell'aliquota ordinaria e devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che un'attività presenti caratteristiche turistiche o ricettive, ma occorre che rientri concretamente nelle categorie previste dalla legge.
  • La multiproprietà non è automaticamente assimilabile a una struttura alberghiera o a una struttura ricettiva aperta al pubblico. È decisiva la destinazione ordinaria dell'immobile e l'esistenza di una gestione unitaria rivolta stabilmente anche a terzi.
  • Un vizio di notificazione può essere sanato se il contribuente impugna l'atto e svolge difese complete nel merito, poiché ciò dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • La partecipazione al giudizio e l'assenza di opposizione alla trattazione possono sanare irregolarità processuali relative alla sospensione della causa per condono o definizione agevolata.
  • Chi invoca un'agevolazione fiscale deve dimostrare tutti i presupposti previsti dalla norma; non basta contestare genericamente la ricostruzione dell'Amministrazione o richiamare la natura economica dell'attività esercitata.

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