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Sentenza

Sentenza n. 4242/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2086/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato a corrispondere alla docente € 1.000 per la carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2086/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che condannava il Ministero a corrispondere complessivamente € 1.000 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduceva che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo e chiedeva l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere, senza contrastare adeguatamente la documentazione e la pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, pagando le somme dovute in base al titolo, detratti eventuali pagamenti parziali, oltre agli accessori e agli oneri aventi titolo nel provvedimento e agli interessi maturati dopo la proposizione dell'ottemperanza. I conteggi della ricorrente per capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: questa deve verificare importi, misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era già decorso. Per il caso di inutile scadenza del termine di 90 giorni, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni; non è riconosciuto un compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce il diritto azionato; la pretesa deve essere documentata e non adeguatamente contrastata dall'amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza serve a soddisfare il credito già riconosciuto dal titolo, non a costituirlo; la sua esatta consistenza va determinata considerando titolo, norme applicabili e pagamenti parziali. I calcoli del creditore non vincolano l'amministrazione per capitale residuo e interessi, che devono essere verificati secondo i parametri legali, inclusi misura e decorrenza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie prima che possa essere avviato il recupero coattivo; nel caso deciso il termine era decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario, applicando le disposizioni processuali richiamate.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio, oltre ai compensi e agli accessori liquidati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a soddisfare un diritto di credito già riconosciuto dal titolo giudiziale e non ha natura costitutiva del credito; la sua misura va ricostruita sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: l'importo deve essere verificato secondo il titolo e la legge, anche quanto a misura e decorrenza degli interessi.
  • Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, determinandone compiti e modalità di attivazione.
  • Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire una condanna pecuniaria deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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