Sentenza n. 1352/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento (ordinanza ingiunzione) di demolizione ai sensi degli articoli 33 del DPR n. 380/2001 e 14 della LR n. 23/2004 emesso in data 27/10/2020 prot. n. 0297003/2020 dal Comune di Rimini, notificato il 29/10/2020 ed il 06/11/2020, a firma del Dirigente Settore Governo del Territorio Ing. Carlo Mario Piacquadio e dal responsabile U.O. Servizi Giuridico amministrativo e Controlli Edilizi Dott.ssa Elisabetta Righetti, e di ogni ulteriore atto precedente e presupposto ovvero successivo e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., rilevando che la parte ricorrente aveva rinunciato al ricorso con atto depositato e notificato all'amministrazione resistente. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta concorde.
Atto impugnato: Ordinanza ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Rimini ai sensi degli artt. 33 d.P.R. 380/2001 e 14 l.r. Emilia-Romagna 23/2004
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso, proposto in riassunzione a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contestava un'ordinanza di demolizione relativa a opere realizzate presso un edificio sito in Rimini. I ricorrenti deducevano, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, comma 1, lettera b), e 21-octies, comma 2, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e violazione del principio di autovincolo. Con il secondo motivo lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001, dell'art. 10 l. 765/1967, dell'art. 31, comma 1, l. 1150/1942 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti. Prima della decisione, i ricorrenti depositavano rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., notificata al Comune, che prendeva atto della rinuncia e aderiva alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; la sentenza non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 14 l.r. Emilia-Romagna 23/2004
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza di demolizione; la sentenza non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione ai vizi procedimentali dell'ordinanza; il motivo non è stato esaminato per l'estinzione del giudizio.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti; il relativo motivo non è stato esaminato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti in relazione ai vizi dell'ordinanza; non è stato applicato dal giudice a causa dell'estinzione del giudizio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti rispetto alla disciplina repressiva edilizia; non è stato esaminato nel merito.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti rispetto alla qualificazione dell'abuso edilizio; non è stato esaminato nel merito.
art. 10 l. 765/1967
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non è stato esaminato.
art. 31, comma 1, l. 1150/1942
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non è stato esaminato.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per contestare la motivazione dell'ordinanza; il motivo non è stato esaminato.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, depositata e notificata alla parte resistente, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di estinzione pronunciata dal TAR.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato in relazione alle modalità di trattazione dell'udienza straordinaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata in giudizio e notificata alla parte resistente, quando non vi siano ragioni per disattenderla, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a.
- La rinuncia al ricorso determina il venir meno della necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente richiesta dalle parti e sia recepita dal giudice.
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