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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01351/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico di un medico di struttura sanitaria che lamentava di essere stato progressivamente emarginato dall'attività chirurgica e adibito a un ruolo meno qualificante, con riduzione degli interventi operatori rispetto al passato. In primo grado il Tribunale aveva respinto integralmente la domanda risarcitoria; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, riconoscendo un demansionamento, escludendo però il mobbing e liquidando un danno patrimoniale alla professionalità, oltre a porre una parte della rivalsa verso il dirigente della struttura. L'azienda sanitaria, ricorrente in cassazione, ha dedotto quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo e errata qualificazione del titolo di responsabilità (sostenendo che la responsabilità per i fatti anteriori al 27 giugno 2008 dovesse ricadere sul dirigente ex art. 2049 c.c. e non sull'ente ex art. 2087 c.c., con diverso regime probatorio); violazione degli artt. 2103, 2697 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provati fatti che, secondo la ricorrente, non erano stati dimostrati né non contestati, e per avere confuso il tema del demansionamento con quello del mobbing; falsa applicazione degli artt. 2103, 1226, 2697 e 2043 c.c. per il riconoscimento del danno da demansionamento, che la ricorrente riteneva non provato in concreto; falsa applicazione della normativa sul potere organizzativo del direttore di struttura complessa, sostenendo che le scelte organizzative interne non fossero sindacabili e non potessero essere imputate all'azienda. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente censurava in realtà deduzioni difensive e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, profili estranei al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che esso non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sul demansionamento e non sul mobbing, e che le doglianze sulla non contestazione e sulla valutazione dei fatti tendevano a un riesame di merito non consentito; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della non contestazione ex art. 115 c.p.c. e sul riparto dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione dei principi secondo cui il danno patrimoniale da dequalificazione può essere desunto e liquidato anche equitativamente sulla base di presunzioni, tenendo conto di esperienza lavorativa, professionalità colpita, durata del demansionamento e altre circostanze concrete. Anche il quarto motivo è stato respinto: l'autonomia organizzativa del responsabile di struttura complessa non esonera l'azienda sanitaria dalla propria responsabilità contrattuale, poiché l'ente deve comunque vigilare e adottare iniziative idonee a impedire la lesione del diritto del lavoratore alle mansioni proprie. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al pagamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non consente di censurare questioni, argomentazioni o deduzioni difensive, né la mera ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per contestare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali estremi.

  • art. 2103 c.c.

    Il lavoratore ha diritto all'assegnazione alle mansioni di competenza; la sua violazione può integrare demansionamento e danno alla professionalità.

  • art. 1226 c.c.

    Il danno da dequalificazione può essere liquidato equitativamente quando la prova piena del preciso ammontare non sia possibile, purché vi sia base fattuale adeguata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come parametro risarcitorio generale, ma non decisivo per escludere la responsabilità contrattuale dell'ente verso il lavoratore.

  • art. 2049 c.c.

    Evocato dalla ricorrente come possibile titolo della responsabilità per il fatto del dirigente; la Corte non lo assume come base della decisione e conferma la responsabilità dell'ente quale controparte contrattuale.

  • art. 2087 c.c.

    L'azienda sanitaria risponde della lesione dei diritti del lavoratore come datore/controparte contrattuale che deve tutelare l'integrità e la professionalità del dipendente.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore deve allegare e provare il demansionamento e il danno, ma la prova può essere anche presuntiva; la contestazione della ricorrente sul riparto dell'onere non è stata accolta.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato per il subprocedimento di sospensione e per la liquidazione delle relative spese da parte della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non può essere trasformato in censura di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La contestazione della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. attiene a valutazioni di merito e può essere rivista in cassazione solo in presenza di motivazione apparente, mancante o manifestamente illogica.
  • In tema di dequalificazione professionale, il danno patrimoniale alla professionalità può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, considerando mansioni svolte, pregresse esperienze, durata dell'emarginazione e incidenza concreta sulla professionalità.
  • L'ente datore di lavoro non può invocare l'autonomia organizzativa del dirigente di struttura per sottrarsi alla propria responsabilità contrattuale verso il dipendente: resta obbligato a vigilare e a intervenire quando l'esercizio del potere organizzativo si traduca in illegittima lesione delle mansioni e della professionalità.
  • Quando la Corte d'appello qualifica la fattispecie come demansionamento e non come mobbing, le censure che insistono solo sulla prova del mobbing non colpiscono la ratio decidendi e sono inidonee a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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