Sentenza n. 463/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio Comunale, n. 59 del 29 settembre 2025, recante approvazione del PFTE e contestuale apposizione di vincolo espropriativo, valevole anche quale dichiarazione di pubblica utilità - per quanto di ragione, dei relativi allegati: la relazione tecnica (rif. 43466_D01-1-Relazione_Generale_e_Tecnicaed-1), il documento di PFTE intitolato "43466_G02-SF05_Reti_Impianti", il documento denominato "43466_D05-Quadro_economico", il documento allegato al PFTE individuato come PFTE G.04-C.01 Planimetria generale Comed; - della nota comunale, n. prot. U.0040976 del 9 ottobre 2025, di ammissione del Condominio al procedimento nella parte in cui pospone la partecipazione fattiva successivamente all'approvazione del progetto esecutivo; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 14 maggio 2026: - della delibera del consiglio comunale n. 9 del 9 febbraio 2026 recante “approvazione della variante di livello comunale del prgc, con contestuale apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e revoca parziale del piano particolareggiato “zona City Garden”, riguardante la riqualificazione di Via Porpetto e aree limitrofe…” pubblicata sul BUR del 25 febbraio 2026; - per quanto occorrer possa, della delibera di giunta comunale n. 24 del 29 gennaio 2026 recante “Verifica di assoggettabilità a VAS…”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera comunale di approvazione del PFTE per la riqualificazione di via Porpetto e aree limitrofe, con variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; successiva delibera di approvazione definitiva della variante e delibera di esclusione della variante dalla procedura completa di VAS
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Condominio ha impugnato la delibera consiliare n. 59 del 29 settembre 2025, che approvava il PFTE per la riqualificazione di via Porpetto e delle aree limitrofe, adottava una variante urbanistica e apponeva sulla particella 918 del foglio 43 un vincolo preordinato all’esproprio, valevole anche quale dichiarazione di pubblica utilità. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, perché il Comune, dopo aver ammesso il Condominio al procedimento e prospettato la valutazione di modalità di acquisizione alternative all’esproprio, avrebbe rinviato il confronto alla progettazione esecutiva, quando l’approvazione del PFTE avrebbe già precluso un’interlocuzione utile; (2) violazione degli artt. 6, 7 e 8 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 e difetto di istruttoria e motivazione, per mancato censimento dei sottoservizi condominiali, omessa valutazione delle interferenze e mancata stima dei relativi costi, oltre a una pretesa incoerenza tra gli obiettivi di tutela del verde e contenimento del consumo di suolo e le opere rappresentate; (3) violazione degli artt. 1, 2, 11 e 17 del d.P.R. 327/2001 e carenza dei presupposti di pubblica utilità, sostenendo che il progetto avrebbe comportato la rimozione di alberature in un’area condominiale non espropriata e che le ragioni di interesse pubblico erano generiche. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera consiliare n. 9 del 9 febbraio 2026, di approvazione definitiva della variante, apposizione del vincolo sulla particella 918 e revoca parziale del piano particolareggiato, nonché la delibera di Giunta n. 24 del 29 gennaio 2026 sulla verifica di assoggettabilità a VAS. Ha riproposto le censure originarie e dedotto un autonomo motivo per violazione dell’art. 63-sexies, comma 5, l.r. 5/2007 e dell’art. 10 l. 241/1990, nonché per contraddittorietà e illogicità: la verifica VAS avrebbe affermato che l’area della particella 918 non era interessata da trasformazioni, mentre la variante ne avrebbe modificato la destinazione da S5l a S5m; inoltre, non sarebbero state valutate le osservazioni del Condominio né recepite le indicazioni di ARPA sul consumo di suolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure di merito e omettendo di esaminare le eccezioni pregiudiziali del Comune. Quanto alla partecipazione e al differimento del confronto, la nota comunale del 9 ottobre 2025 non comportava l’impegno a subordinare l’approvazione del PFTE o della variante a un previo confronto, né a sospendere il potere pianificatorio ed espropriativo. Considerata la limitata consistenza delle opere e l’assenza, allo stato, di interferenze tecnicamente comprovate con i sottoservizi, il rinvio del confronto di dettaglio alla progettazione esecutiva è stato giudicato ragionevole e compatibile con la partecipazione e la buona fede; in quella fase potrà inoltre essere esaminata la proposta di acquisizione mediante asservimento, senza che ciò impedisca la previa individuazione dell’area per la pubblica utilità e l’apposizione del vincolo. Il motivo sul livello di dettaglio del PFTE è stato respinto: sulla particella sono previsti due vialetti in porfido di ridotta estensione e la rimozione di cespugli, senza scavi profondi o abbattimento di alberature ad alto fusto. Poiché le interferenze con i sottoservizi non risultavano immediatamente certe, non era necessario, già al PFTE, censirle in dettaglio o stimare costi di eventuali bypass; il loro approfondimento poteva essere rinviato alla progettazione esecutiva. La metodologia era coerente con gli elaborati e con la verifica tecnica del progetto, mentre il Condominio non aveva prodotto specifiche prove tecnico-specialistiche contrarie. Le contestazioni su superfici pavimentate, alberature e specie vegetali non trovavano riscontro negli elaborati; le scelte progettuali contestate rientravano inoltre nella discrezionalità tecnica, senza manifesta illogicità o travisamento. È stata respinta anche la censura sulla pubblica utilità: la tavola progettuale non prevedeva la rimozione delle alberature indicate vicino al cinema, e un’eventuale imprecisione grafica era comunque priva di effetto viziante rispetto al contenuto dispositivo degli atti. L’interesse pubblico della riqualificazione urbana, volto anche a incrementare il verde e migliorare sicurezza e fruibilità dei percorsi pedonali e ciclabili, era sufficientemente illustrato; non erano stati dimostrati vizi macroscopici della scelta pianificatoria. Le censure riproposte come illegittimità derivata contro la variante definitiva sono state respinte per le stesse ragioni. Quanto alla VAS e alle indicazioni ARPA, il TAR ha rilevato che ARPA aveva segnalato un’imprecisione documentale e formulato le indicazioni sul consumo di suolo in via eventuale, senza svolgere una valutazione di merito specifica sulla particella 918. Il successivo parere del Servizio valutazioni ambientali regionale aveva invece considerato entrambe le aree e la modifica della destinazione della particella, concludendo che l’intervento avrebbe ridotto la superficie impermeabile, aumentato il verde e non prodotto interazioni ambientali negative significative. Tale valutazione ha colmato la lacuna e ha consentito di ritenere adeguatamente istruita e motivata l’esclusione dalla VAS completa, senza contraddittorietà né mancato recepimento sostanziale delle indicazioni ambientali. Infine, non è stata ravvisata violazione dell’art. 10 l. 241/1990: la delibera aveva dato conto dell’esame delle osservazioni, ritenendole non attinenti ai profili strettamente urbanistici, e l’amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione nella formazione dello strumento urbanistico. Spese integralmente compensate per la novità e complessità di talune questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La scelta del Comune di rinviare alla fase esecutiva la puntuale disamina, in contraddittorio con il Condominio, degli aspetti di maggior dettaglio tecnico-operativo relativi alla p.c. 918 costituisce, avuto riguardo alla limitata consistenza delle opere previste su tale area e al concreto interesse rappresentato dal Condominio - corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, e non una condotta contraddittoria o lesiva dell'affidamento del privato interlocutore.
Il differimento alla progettazione esecutiva del confronto di dettaglio su possibili interferenze, in presenza di opere limitate e di interferenze non comprovate, non viola di per sé i principi di collaborazione e buona fede.
artt. 6, 7 e 8 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023
Ne consegue che, non essendo le opere di progetto con sicurezza immediata interferenti con i sottoservizi in questione, non sussisteva, a livello di PFTE, l'obbligo di procedere al relativo censimento di dettaglio, né alla stima dei costi di eventuali interventi di risoluzione delle interferenze (quali i c.d. by-pass), non essendo questi ultimi, allo stato della progettazione approvata, assolutamente necessari.
Il PFTE deve rappresentare le interferenze esistenti, ma il censimento di dettaglio e la stima dei costi di risoluzione non sono necessari quando, al livello progettuale approvato, le opere non risultino con sicurezza interferenti e tali interventi non siano necessari.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica assolve, per sua natura, a una funzione di individuazione e comparazione delle soluzioni progettuali astrattamente idonee a soddisfare le esigenze di pubblico interesse secondo il miglior rapporto tra costi e benefici, senza che sia richiesto, a tale livello di progettazione, il grado di dettaglio proprio della progettazione esecutiva (art. 41 e Allegato I.7, artt. 6, 7 e 8, d.lgs. n. 36/2023).
Il PFTE individua e compara le soluzioni idonee in rapporto a costi e benefici; non deve raggiungere il livello di dettaglio proprio della progettazione esecutiva.
art. 42 d.lgs. 36/2023
Trattandosi di verifica svolta da soggetto tecnico indipendente, individuato con procedura di affidamento esterna all'Amministrazione procedente, tale esito rafforza, sul piano tecnico, la conclusione che precede, soprattutto a fronte del fatto che il condominio ricorrente non ha fornito evidenze contrarie corroborate da pertinenti e decisivi supporti di ordine tecnico-specialistico.
L’esito della verifica tecnica del progetto può corroborare la valutazione di sufficienza del PFTE; a fronte di tale riscontro, assumono rilievo le eventuali prove tecniche contrarie offerte dal ricorrente.
artt. 1, 2, 11 e 17 d.P.R. 327/2001
La dichiarazione di pubblica utilità individua, infatti, l'area quale destinataria dell'interesse pubblico perseguito con l'intervento e costituisce passaggio ineludibile perché l'Amministrazione conservi, per il futuro, la facoltà di procedere in via ablatoria ove le forme alternative di acquisizione non risultassero praticabili o satisfattive dell'interesse pubblico.
La dichiarazione di pubblica utilità e l’individuazione dell’area interessata sono passaggi autonomi rispetto alla successiva scelta concreta della modalità di acquisizione del bene; il vincolo può quindi essere apposto anche se resta da valutare un’alternativa meno gravosa all’esproprio.
art. 63-sexies, comma 5, l.r. 5/2007
Dal parere reso dall’ARPA (prot. n. 42682 del 23 ottobre 2025) emerge, infatti, che l'Agenzia, nell'esaminare la documentazione trasmessa dal Comune ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS (segnatamente il documento D.02 - Rapporto preliminare), ha essa stessa rilevato un’imprecisione nella documentazione ricevuta, osservando testualmente che, “nella planimetria presentata”, viene indicata come “ambito di variante”, assieme all'area di via Porpetto, anche “l'area verde compresa tra via Latisana e via Arcobaleno” (ossia la p.c. 918), ma che “nel documento la modifica di tale area non sembra essere presa in considerazione dalla variante”.
La decisione non enuncia una regola interpretativa autonoma sulla disposizione; ai fini della variante, valuta in concreto la documentazione ambientale e urbanistica e la portata dei pareri acquisiti.
art. 10 l. 241/1990
Ciò integra, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, motivazione sufficiente, non essendo configurabile, in capo all'Amministrazione, un obbligo di confutazione puntuale e analitica di ciascuna osservazione presentata dai privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico.
Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, è sufficiente che l’amministrazione dia conto dell’esame delle osservazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento; non è necessario confutare analiticamente ciascuna osservazione.
Massime di principio
- La partecipazione al procedimento di pianificazione e di approvazione del PFTE non comporta che l’amministrazione debba anticipare alla fase di pianificazione ogni verifica tecnico-operativa: quando le opere previste sono limitate e le interferenze con impianti o sottoservizi non sono specificamente comprovate, il confronto di dettaglio può essere rinviato alla progettazione esecutiva, purché resti effettivamente possibile affrontare in quella sede le interferenze che dovessero emergere.
- L’individuazione dell’area destinata all’intervento pubblico e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio appartengono alla fase di pianificazione e sono logicamente e giuridicamente autonome dalla successiva scelta della modalità concreta di acquisizione del bene; l’amministrazione può quindi valutare nella fase esecutiva un asservimento o altra soluzione meno gravosa senza che ciò renda illegittima la previa dichiarazione di pubblica utilità.
- Il PFTE ha funzione di individuare e comparare soluzioni progettuali in rapporto alle esigenze pubbliche e al miglior equilibrio tra costi e benefici, senza dover contenere il livello di dettaglio proprio del progetto esecutivo. Il censimento analitico delle interferenze e la stima dei relativi costi possono essere rinviati quando, sulla base degli elaborati e delle opere previste, l’interferenza non sia immediata o certa e gli interventi di risoluzione non risultino necessari a quel livello progettuale.
- Le contestazioni tecniche sulla sufficienza del PFTE devono confrontarsi specificamente con gli elaborati progettuali; la verifica tecnica del progetto può corroborare la valutazione amministrativa e, in assenza di pertinenti supporti tecnico-specialistici contrari, le allegazioni generiche non sono sufficienti a dimostrare un difetto di istruttoria.
- Nella verifica di assoggettabilità a VAS, l’eventuale incompletezza o imprecisione di un parere ambientale su una specifica area può essere superata da una successiva valutazione ambientale che esamini espressamente l’intervento nella sua interezza e quella stessa area, purché la decisione conclusiva recepisca e consideri l’insieme dei pareri e degli elementi istruttori.
- Nella formazione degli strumenti urbanistici, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione privata: è sufficiente una motivazione che dia conto dell’esame delle osservazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento, in particolare quando esse non incidano sulle scelte propriamente urbanistiche.
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