Sentenza n. 5508/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal T.a.r. del Lazio, sede di Roma, sezione quinta ter, n. 10312 emessa il 28 maggio 2025 in relazione al ricorso avente r.g. 2024/11309, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il silenzio sulla istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10312/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza, che aveva imposto al Ministero di concludere il procedimento relativo all'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Nelle more, il Ministero ha adottato il provvedimento espresso richiesto, dando così parziale esecuzione al giudicato. È rimasta ineseguita la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza limitatamente a tale capo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre contestato l'invito al pagamento del contributo unificato, sostenendone l'inesigibilità.
La decisione
Il TAR ha accertato la parziale esecuzione della sentenza precedente quanto alla conclusione del procedimento amministrativo, ma ha rilevato la persistente inottemperanza rispetto alla condanna alle spese di lite. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, applicabile anche alle sentenze amministrative e necessario per l'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e di rifondere il contributo unificato. Il giudice ha precisato che la condanna alle spese si estende implicitamente anche al contributo unificato, quale obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente e azionabile in sede di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per l'adempimento e senza compenso. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a garantire la pronta esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), non è stata applicata perché il giudice ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora costituisce una misura applicabile discrezionalmente; nel caso concreto è stata esclusa perché l'interesse all'esecuzione è stato ritenuto adeguatamente tutelato mediante il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo costituisce uno spatium deliberandi per la pubblica amministrazione e condizione per l'esperimento dell'azione esecutiva, anche con riferimento alle sentenze del giudice amministrativo.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'onere del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente
La condanna alle spese comprende implicitamente anche la restituzione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa; il relativo credito è azionabile in sede di ottemperanza, indipendentemente dai rapporti tra la parte vittoriosa e l'amministrazione creditrice del contributo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto parzialmente quando l'amministrazione abbia eseguito solo alcuni capi del giudicato: la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto non elimina l'inottemperanza relativa alle statuizioni economiche rimaste ineseguite.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo e costituisce, anche per le sentenze amministrative, una condizione per l'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- La condanna alle spese di lite comprende implicitamente la rifusione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, trattandosi di un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente; tale credito può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando un termine sostitutivo e subordinando l'intervento alla presentazione di un'istanza della parte e alla verifica dell'inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, secondo una valutazione giudiziale concreta, la nomina del commissario ad acta assicuri adeguatamente la tempestiva esecuzione del giudicato.
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