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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33977/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si contestava l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse il dolo, e si invocava altresì l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che l'operato del pubblico ufficiale avesse travalicato i limiti delle attribuzioni. La vicenda concreta, per come descritta, riguardava uno spintone dato dall'imputato a un operante di polizia durante un'operazione delicata, con ostacolo all'attività d'ufficio e successivo tentativo di avventarsi contro un terzo indicato nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso generico e infondato nei passaggi già esaminati dalla corte di appello. Ha rilevato che era del tutto irrilevante l'asserito intento vendicativo dell'imputato, poiché la condotta era stata comunque cosciente e diretta a spintonare l'operante, ostacolandone l'attività d'ufficio. Ha inoltre escluso che potesse operare la causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., perché gli operanti della Polizia di Stato non avevano travalicato i limiti delle loro attribuzioni, essendo intervenuti per tutelare l'ordine pubblico e l'integrità delle persone coinvolte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 393-bis c.p.

    Cause di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione perché la condotta degli operanti non aveva travalicato i limiti delle attribuzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo può desumersi dalla consapevolezza della delicatezza dell'operazione in corso e dalla volontà di frapporre ostacolo all'attività dell'operante, anche quando l'agente agisca mosso da finalità ulteriori o diverse, come un intento vendicativo.
  • La censura sul difetto di dolo è generica quando non si confronta con la motivazione di merito che valorizzi specifici comportamenti materiali incompatibili con una condotta meramente accidentale o inconsapevole.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. presuppone che il pubblico ufficiale abbia ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni; se l'intervento è finalizzato a tutelare l'ordine pubblico e l'integrità dei soggetti coinvolti, la scriminante non opera.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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