Sentenza n. 1444/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi definitivi del Giudice di Pace
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi n. 95/2024 e n. 155/2024, con i quali il Giudice di Pace di Cirò aveva condannato il Comune al pagamento, rispettivamente, di € 4.492,80 e di € 1.497,60, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e alle spese dei procedimenti monitori. I decreti non sono stati opposti, sono divenuti definitivamente esecutivi e sono stati notificati al Comune il 5 maggio 2025. Poiché l’amministrazione non aveva provato di aver adempiuto, la creditrice ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche gli interessi e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che i decreti ingiuntivi erano divenuti inoppugnabili e che il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente, non avendo fornito prova dell’esecuzione. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di pagare le somme risultanti dai titoli, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprensive degli interessi nella misura stabilita dai decreti. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario Comunale di Cirò Marina, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente successiva alla scadenza del termine. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché sui crediti erano già dovuti interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi; nel caso concreto sussistevano i presupposti perché il Comune non aveva adempiuto né provato l’avvenuto adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora; nel caso concreto la relativa richiesta è stata respinta perché ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti secondo i titoli esecutivi e il d.lgs. n. 231/2002.
d.lgs. n. 231/2002
Disciplina gli interessi moratori dovuti sulle obbligazioni pecuniarie; gli interessi nella misura prevista dai decreti ingiuntivi devono essere corrisposti in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo contiene un obbligo di pagamento e l’amministrazione non dimostra di avervi integralmente adempiuto.
- In sede di ottemperanza il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo esecutivo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti e riconoscendo gli interessi nella misura stabilita dal titolo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, la sua applicazione risulti iniqua perché il credito è già assistito da interessi moratori di entità e decorrenza determinate dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.
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