Cassazione Penale, Sentenza n. 29006/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Denunciava (1) l'utilizzo, a fini probatori, di un verbale integrativo di denuncia che la stessa Corte territoriale aveva dichiarato inutilizzabile perché acquisito senza il consenso della difesa, lamentando violazione delle norme sulla inutilizzabilità degli atti e vizio di motivazione (art. 431, comma 2 c.p.p. e art. 192 c.p.p.); (2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo e sulla mancata considerazione della giustificazione del possesso fornita dall'imputato, basata sulla dichiarazione di un teste secondo cui gli oggetti erano stati rinvenuti in un contenitore dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, ha rilevato che il ricorrente non ha svolto la 'prova di resistenza' richiesta quando si contesta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio (ossia non ha illustrato l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento sulle residue risultanze), e ha inoltre verificato che il giudice di primo grado non ha comunque utilizzato il verbale ritenuto inutilizzabile come base della condanna, avendo fatto riferimento invece al verbale di sequestro del 12/03/2017. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e privo di autosufficienza, rilevando che la presunta giustificazione non era tempestiva né documentalmente allegata e non poteva essere valorizzata in sede di impugnazione tramite dichiarazioni di terzi rese in momenti diversi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 431, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'inutilizzabilità di atti acquisiti senza il consenso della difesa; la Corte osserva che, se un atto è individuato come inutilizzabile, il ricorrente deve dimostrare l'effetto della sua esclusione sulle residue prove
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al principio di libera e motivata valutazione della prova; il ricorso ha sostenuto una violazione ma la Corte ha ritenuto che il documento dichiarato inutilizzabile non fosse stato utilizzato per la decisione di condanna
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, dl. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. n.15/2022)
Norme processuali eccezionali applicate al procedimento; la Corte indica di aver esaminato il ricorso secondo le forme previste da tali disposizioni (regole speciali di svolgimento dell'attività giudiziaria introdotte nel periodo indicato)
art. 616 c.p.p.
Prevede la possibilità di condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso presenta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha utilizzato tale norma per imporre l'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- Quando si censura in Cassazione l'utilizzo di un atto dichiarato inutilizzabile, il ricorrente deve illustrare la cosiddetta "prova di resistenza": bisogna dimostrare come l'espunzione dell'atto incida (o non incida) sulle residue risultanze probatorie e che l'identico convincimento possa o non possa sussistere senza quell'elemento
- Il semplice richiamo all'esistenza di una dichiarazione favorevole resa da un terzo non è sufficiente: le censure devono essere autosufficienti e documentate; va indicato il contenuto preciso delle dichiarazioni e l'atto processuale che le contiene, per consentire la verifica in sede di legittimità
- La giustificazione sul possesso di cose presumibilmente provento di reato deve essere tempestiva e resa dall'imputato nel contesto dell'accertamento; giustificazioni tardive o ricavate da terzi hanno scarso valore se non adeguatamente documentate e connesse al momento del fatto
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti oltre il possibile controllo degli errori di diritto: errori di valutazione provano difficilmente utili se non posti in termini di contraddittorieta o illogicita' sostanziale che incidano sul diritto
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); pertanto è essenziale una accurata verifica preliminare e una motivazione completa e specifica dei motivi di impugnazione
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