Cassazione Penale, Sentenza n. 41244/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna. In fatto: il decreto penale fu emesso il 17/03/2025 e, dopo l'impossibilità di notificarlo presso la residenza indicata (via Severino, n.1 Bagheria), fu notificato il 09/05/2025 a Palermo, via Don Giovanni Minzoni n.2, nelle mani della madre convivente Paonta Daniela; il difensore d'ufficio risultò informato il 17/03/2025; l'opposizione venne proposta il 04/06/2025 da difensore di fiducia nominato il 16/05/2025. Il ricorrente deduceva l'irritualità della notifica (luogo/ persona diversa dalla sua reale dimora) e l'impossibilità di conoscere tempestivamente il provvedimento, sostenendo che la notifica alla madre in un domicilio con la quale non avrebbe alcun rapporto avrebbe impedito l'impugnazione nei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi della decisione: la notifica fu effettuata regolarmente dopo accertata impossibilità di consegna presso la residenza formale; la consegna nelle mani della madre convivente è stata ritenuta valida perché il luogo era il domicilio di fatto dell'imputato; il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare l'irritualità della notifica né ha chiesto la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; l'opposizione non era formulata come tardiva e non furono indicate giustificazioni per il ritardo; il difensore di fiducia nominato il 16/05/2025 avrebbe ancora avuto termine utile rispetto alla notifica del 09/05/2025, mentre l'opposizione fu proposta il 04/06/2025 senza giustificazioni. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione alla possibilità di ottenere la restituzione nel termine per tardiva proposizione di atti processuali; la Corte osserva che il ricorrente non ha chiesto né motivato la restituzione del termine ex art. 175, per cui l'argomento sulla tardività non è stato validoamente prospettato.
Massime di principio
- La notifica effettuata dopo accertata impossibilità presso la residenza formale può essere regolare se effettuata in un luogo di fatto in cui l'imputato è domiciliato; la consegna nelle mani di un convivente è valida salvo prova contraria.
- Chi contesta l'irregolarità di una notifica deve fornire elementi concreti e specifici (es. prova che il destinatario non era convivente, che il luogo non era domicilio di fatto, o altre anomalie della relata); mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Se l'atto impugnatorio è tardivo, il difensore deve qualificare l'impugnazione come tardiva e chiedere espressamente la restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., fornendo giustificazioni concrete per il ritardo; l'omissione di tale richiesta può comportare l'inammissibilità.
- La nomina di un nuovo difensore non sospende automaticamente i termini processuali: chi nomina difensore di fiducia deve comunque verificare e agire nei termini utili o tempestivamente chiedere la restituzione.
- In sede di cassazione non si possono sollevare argomenti nuovi privi di specificità rispetto a quanto già dedotto nei gradi precedenti: l'assenza di specifiche deduzioni rende il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
- Per impugnazioni manifestamente infondate la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle ammende).
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