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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17251/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cina' ha impugnato l'ordinanza di rinvio che aveva nuovamente rigettato il reclamo avverso i decreti ministeriali di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis (proroga biennale), lamentando mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale si era limitato a riproporre argomenti già censurati dalla Cassazione (che aveva annullato un precedente provvedimento per carenza motivazionale rispetto alla persistenza dei collegamenti), senza valutare adeguatamente gli elementi sopravvenuti indicanti una perdita di ruolo e di collegamenti (assoluzione/decadenza di alcune contestazioni, contrasti interni al mandamento, nuovi equilibri), e senza fornire idonei elementi individualizzati a comprovare la capacità di mantenere contatti con l'organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito una motivazione nel perimetro della ragionevole opinabilità, basata soprattutto sulle gravissime condanne subite da Cina', sul ruolo di vertice da lui svolto nella famiglia mafiosa di San Lorenzo (1995-2007), e sulla concreta possibilità di ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata in assenza del regime differenziato. La Corte ha richiamato i principi applicativi dell'art. 41-bis (comma 2-bis) e la necessità di una motivazione autonoma e attuale per ogni proroga, ma ha ritenuto che, in mancanza di elementi sopravvenuti idonei a mutare il quadro valutativo, la riconferma del provvedimento non fosse viziata da illegittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    comma 2-bis e comma 2-sexies

    La proroga del regime differenziato è giustificata quando sussiste la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione; la valutazione è prognostica e può fondarsi su condanne e procedimenti pendenti. Ogni decreto di proroga richiede autonoma, congrua e attuale motivazione sulla persistenza dei presupposti.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesto per censurare la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (fonte della doglianza motivazionale).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano le ragioni di impugnazione in Cassazione richiamate dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di impugnazione per la motivazione della Corte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza colpa.

  • Sentenza Corte costituzionale 23 dicembre 2004, n. 417

    Principio secondo cui ogni provvedimento di proroga deve contenere autonoma e adeguata motivazione circa la permanenza dei presupposti che legittimano il regime differenziato; il giudice di merito deve valutare se gli elementi posti dall'amministrazione siano sufficienti a dimostrare la persistenza delle ragioni di ordine e sicurezza.

Massime di principio

  • La proroga del regime 41-bis richiede sempre una motivazione autonoma, congrua e riferita alla attuale persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione; non è sufficiente un automatismo basato su precedenti provvedimenti.
  • Per la valutazione prognostica ai fini della proroga possono assumere primaria rilevanza le condanne già inflitte, la posizione ricoperta nell'organizzazione e i procedimenti pendenti; tali elementi possono giustificare la conferma del 41-bis anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
  • Il mero decorso del tempo non comporta automaticamente la cessazione della capacità di mantenere contatti; spetta al detenuto fornire elementi concreti e individualizzati che dimostrino un mutamento reale della situazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere rilevanti, ma necessitano di valutazione di attendibilità e di riscontri; se non adeguatamente documentate o verificate, il giudice può ritenere che non incidano sulla valutazione complessiva.
  • Se la difesa produce elementi sopravvenuti volti a dimostrare la perdita di collegamenti (es. contrasti interni al mandamento, nuovi equilibri), il giudice di merito deve esaminare e motivare il loro peso; tuttavia, in Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di legge e non alla riconsiderazione del merito probatorio.
  • Quando la Cassazione ha annullato un provvedimento per carenza motivazionale, il rinvio impone al giudice di affrontare specificamente i rilievi; ma se non emergono nuovi elementi idonei a modificare il giudizio, il giudice può ribadire la misura purché adeguatamente motivi.

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