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Sentenza

Sentenza n. 423/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 14.11.2024, n. 227, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 14 novembre 2024, n. 227, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, previa notificazione della sentenza e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 23 novembre 2024. Ha inoltre rilevato che il Ministero, pur costituito, non aveva contestato la pretesa né provato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, in violazione dell’onere probatorio gravante sul debitore. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la carta del docente e accreditando sulla stessa 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di esaminare l’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato per affermare che il Ministero, quale debitore dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, avrebbe dovuto provare l’avvenuto adempimento, non essendo sufficiente la mera costituzione in giudizio non accompagnata da contestazioni o documentazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il creditore può agire per ottenere il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’integrale attuazione del giudicato.
  • La pubblica amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza fornire prova dell’avvenuto adempimento non assolve all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.; l’actio iudicati deve pertanto essere accolta quando il mancato adempimento risulti dal titolo e dagli atti di causa.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese può essere liquidata tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione funzionale del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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