Sentenza n. 336/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – RAS AOO 05-01-00 prot. n. 6392 del 26 febbraio 2025, avente per oggetto “Impianto agrivoltaico Busia 2 da realizzarsi nel Comune di Sassari. Proponente: Baiona Sun 1 .r.l. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 26/V/24. Comunicazione di improcedibilità”; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota prot. D.G.A. n. 37878 del 16 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione regionale di improcedibilità dell’istanza relativa all’impianto agrivoltaico, adottata ritenendo l’area non idonea ai sensi della l.r. Sardegna n. 20/2024 e, per effetto dell’art. 1, comma 5, della medesima legge, il progetto assolutamente irrealizzabile. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione alla competenza statale in materia ambientale e paesaggistica, ai principi fondamentali in materia di energia, agli obblighi eurounitari di promozione delle fonti rinnovabili e ai parametri interposti costituiti dalla disciplina europea e statale. Sono state inoltre dedotte la lesione del legittimo affidamento, dell’eguaglianza sostanziale e della libertà di iniziativa economica, nonché la violazione degli artt. 9 e 32 Cost. e l’omessa sottoposizione della legge regionale a VAS. In via autonoma, la ricorrente ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, poiché l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare le aree non idonee dell’Allegato B senza individuare concretamente i beni tutelati, i siti UNESCO o le fasce di rispetto interferenti con il progetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione di improcedibilità. La decisione si fonda sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui trasformava la qualificazione di un’area come non idonea in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale già in corso. Secondo il TAR, l’inidoneità dell’area non consente di dichiarare improcedibile l’istanza né di ritenere automaticamente irrealizzabile il progetto: la fattibilità deve essere verificata in concreto nell’ambito del procedimento amministrativo, fermo restando che non è utilizzabile la procedura semplificata prevista per le aree idonee. La dichiarazione di incostituzionalità opera ex tunc e priva di base legale il provvedimento regionale. È stato quindi imposto alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11
La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva far derivare dalla non idoneità dell’area un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER né l’improcedibilità automatica dei procedimenti in corso.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con i vincoli eurounitari in materia di diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di energia.
art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021
Il potere regionale di individuare aree idonee e non idonee non consente di equiparare l’inidoneità a un divieto assoluto e aprioristico di installazione.
artt. 1, comma 2, 2 e 7, d.m. 21 giugno 2024
Sono richiamati quali parametri interposti rilevanti nel giudizio di costituzionalità della disciplina regionale sulle aree non idonee.
artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna
La disciplina regionale è stata ritenuta incompatibile con le competenze statutarie e con i principi fondamentali relativi alla diffusione delle fonti rinnovabili.
art. 3, comma 1, direttiva 2001/42/CE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per mancato svolgimento della VAS, ma il TAR ha deciso sulla base assorbente dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, incompatibili con un divieto regionale assoluto fondato sulla non idoneità dell’area.
art. 88 c.p.a.
Il TAR ha richiamato, mediante motivazione per relationem, precedenti decisioni dello stesso Tribunale sulla medesima questione.
Massime di principio
- La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione, poiché l’inidoneità rileva ai fini della valutazione concreta del progetto e dell’eventuale accesso a procedure semplificate, non come preclusione automatica.
- Una disciplina regionale che imponga il divieto automatico di realizzare impianti FER nelle aree non idonee, applicandolo anche ai procedimenti autorizzativi o di valutazione ambientale in corso, contrasta con i principi eurounitari di decarbonizzazione e massima diffusione delle energie rinnovabili e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di energia.
- L’amministrazione non può dichiarare improcedibile un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sulla sola base della non idoneità dell’area e di un divieto legislativo regionale successivamente dichiarato incostituzionale; deve riavviare il procedimento e verificare concretamente la fattibilità del progetto.
- La dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale applicata dall’amministrazione opera ex tunc e determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo adottato sulla sua base, imponendo la riedizione del procedimento secondo il quadro normativo vigente.
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