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Sentenza

Sentenza n. 2349/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5559/2024 emessa in data 11 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5559/2024 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza alla sentenza n. 5559/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, notificata al Ministero il 17 dicembre 2024 e rimasta ineseguita quanto alla condanna al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, quale difensore antistatario. Il Ministero si è costituito senza contestare né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza né il perdurante inadempimento. È stata inoltre richiesta la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e non era stata eseguita; risultavano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza con riferimento alle spese legali entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, adottando anche gli atti contabili e finanziari necessari. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, nei limiti indicati dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha escluso la condanna perché, considerata l’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Rileva ai fini dell’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni, insieme alla verifica del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’amministrazione e rimasta ineseguita, anche limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali.
  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere attivato dal creditore, mediante istanza, solo dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, e deve adottare tutti gli atti contabili e finanziari necessari alla completa esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, per l’esiguità dell’importo dovuto, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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