Salta al contenuto
Parere

Parere n. 650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Azienda Agricola Cascina Vecchia di Mezzo - Sozzi Agostino & C. S.S., contro Parco Regionale dell'Adda Sud, per l’annullamento: dell’ordinanza di ripristino n. 185 del 14 dicembre 2023, notificata il 27 dicembre 2023 con la quale il parco ha ingiunto “…ai sensi dell’art.29 della l.r. n. 86/83, di procedere al recupero del danno ambientale prodotto attraverso il divieto di qualsiasi intervento sulla vegetazione erbacea/arborea insistente sul terreno censito sul fg. 6 particella 41 (parte) del comune di mairago (lo) in modo da aborrire la ripresa delle essenze danneggiate dal taglio abusivo di cui al verbale d'accertamento”, precisando che il divieto deve essere osservato fino al 31/03/2026 e che i successivi interventi sull'area dovranno essere preventivamente sottoposti a valutazione del Adda sud, oltre che di ogni atto presupposto, antecedente, connesso e conseguente.;

Giustizia amministrativa202500320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza di ripristino ambientale n. 185 del 14 dicembre 2023, con divieto di interventi sulla vegetazione fino al 31 marzo 2026 e obbligo di sottoporre a valutazione preventiva gli interventi successivi.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

L’Azienda agricola, conduttrice di un terreno di 24.000 metri quadrati situato nel Parco Regionale dell’Adda Sud e classificato dagli strumenti urbanistici come ambito destinato all’attività agricola, ha impugnato l’ordinanza con cui il Parco, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 86/1983, ha imposto il divieto di qualsiasi intervento sulla vegetazione erbacea e arborea presente sul fondo, per consentire la ripresa delle essenze danneggiate da un precedente taglio abusivo. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, sostenendo che la mancata corretta notificazione del verbale di accertamento avrebbe estinto anche l’obbligazione relativa alla misura ripristinatoria. Il secondo motivo denunciava la violazione delle previsioni del PGT comunale, del PTCP provinciale e del PTC del Parco, nonché dell’art. 3-ter della legge regionale n. 86/1983, l’errore nei presupposti e la contraddittorietà dell’ordinanza, rilevando che il divieto avrebbe inciso sull’intero fondo agricolo, nonostante la specifica finalità agricola dell’area e l’eventuale limitata estensione della superficie interessata dal taglio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, distinguendo tra la sanzione amministrativa pecuniaria e la misura ripristinatoria ambientale. La prima ha natura punitiva ed è soggetta alla disciplina propria delle sanzioni amministrative; la seconda è diretta a reintegrare l’interesse pubblico leso e appartiene alla giurisdizione amministrativa. La mancata o irregolare notificazione del verbale incide sulla decorrenza dei termini per impugnare, ma non sulla legittimità dell’atto quando il destinatario ne abbia comunque avuto piena conoscenza; nel caso concreto, l’Azienda aveva tempestivamente impugnato il verbale insieme all’ordinanza. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. L’ordinanza, imponendo il divieto di qualsiasi intervento sull’intera area agricola di 24.000 metri quadrati, eccedeva la finalità di ripristino e rimboschimento, incidendo sulla vocazione agricola sostanziale del fondo e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e pianificatori che tutelavano e sostenevano l’attività agricola. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati in motivazione.

Osservazioni

Primo motivo - Notificazione del verbale di accertamento e misura ripristinatoria

La censura è infondata. La sanzione amministrativa pecuniaria e la misura ripristinatoria ambientale sono fattispecie diverse: la prima ha funzione punitiva, mentre la seconda mira a reintegrare l’interesse pubblico leso. La mancata o irregolare notificazione del verbale incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione, non sulla validità dell’atto, quando il destinatario ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

Secondo motivo - Incidenza dell’ordinanza sull’intera area agricola

La censura è fondata. Il divieto di qualsiasi intervento sulla vegetazione, riferito all’intera area di 24.000 metri quadrati, eccede la finalità di ripristino ambientale e incide sulla vocazione agricola sostanziale del fondo, tutelata dagli strumenti urbanistici e pianificatori richiamati. Il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 14 l. 689/1981

    La disciplina della responsabilità e della notificazione relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria non si trasferisce automaticamente alla distinta misura ripristinatoria ambientale.

  • art. 29 l.r. n. 86/1983

    La disposizione costituisce la base dell’obbligo di recupero del danno ambientale e della misura ripristinatoria adottata dal Parco.

  • art. 3-ter l.r. 30 novembre 1983, n. 86

    È richiamato tra i parametri normativi posti a fondamento della contestazione relativa alla tutela dell’area protetta e al rapporto con la destinazione agricola.

  • art. 29 delle NTA del PGT del Comune di Mairago

    Le aree agricole ... sono destinate alla salvaguardia e allo sviluppo dell’attività produttiva agricola.

    La previsione conferma la vocazione agricola dell’area e costituisce parametro rilevante per valutare la proporzionalità della misura ripristinatoria.

  • art. 9 delle NTA del PGT del Comune di Mairago

    La disposizione riguarda la fascia di rispetto relativa agli Ambiti Territoriali Estrattivi e concorre alla disciplina dell’area.

  • artt. 19 e 26 del PTCP della Provincia di Lodi

    Sono richiamati quali disposizioni di salvaguardia degli ambiti agricoli.

  • artt. 12.7 e 28 delle NTA del PTC del Parco Adda Sud

    Zona agricola di seconda e terza fascia ... indirizzata alla conservazione e all’espansione dei caratteri paesistici e dello sviluppo delle attività agricole.

    Le previsioni valorizzano la maglia irrigua, la continuità delle alberature e l’attività agricola quale componente fondamentale della gestione dell’ambiente e del paesaggio; l’ordinanza non può incidere indiscriminatamente sull’intera area agricola oltre quanto necessario al ripristino.

  • Cass. civ., Sez. Unite, ord. 21 luglio 2025, n. 20324

    Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive ... appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ... mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie.

    La distinzione funzionale tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie rileva ai fini del riparto di giurisdizione e della disciplina applicabile.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria e la misura ripristinatoria ambientale sono istituti distinti: la prima ha funzione punitiva, mentre la seconda mira a reintegrare l’interesse pubblico leso mediante l’imposizione di una condotta specifica.
  • Le controversie relative alle misure ripristinatorie adottate dalla pubblica amministrazione per la cura dell’interesse ambientale appartengono alla giurisdizione amministrativa, in quanto incidono su una situazione di interesse legittimo mediante esercizio di potere amministrativo.
  • L’irregolare notificazione di un atto amministrativo incide, di regola, sulla decorrenza del termine per impugnarlo e non sulla sua legittimità, quando il destinatario abbia comunque acquisito piena conoscenza dell’atto e lo abbia tempestivamente contestato.
  • Una misura ripristinatoria ambientale deve essere coerente e proporzionata alla finalità di reintegrazione perseguita e non può estendersi indiscriminatamente all’intera area, comprimendone la vocazione agricola sostanziale oltre quanto necessario per il ripristino.

Ordinanza di ripristino ambientale nel Parco Regionale dell’Adda Sud

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’azienda agricola conduttrice di terreni situati nel Comune di Mairago, all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud, contro l’ordinanza n. 185 del 14 dicembre 2023. L’ordinanza vietava qualsiasi intervento sulla vegetazione erbacea e arborea presente sul terreno fino al 31 marzo 2026 e subordinava gli interventi successivi alla valutazione preventiva del Parco.

Premesse fattuali e procedimento

Il terreno, esteso per 24.000 metri quadrati, era stato coltivato sino al 2019 e successivamente lasciato a riposo per le annate agrarie 2020-2022, in conformità alle direttive della Politica agricola comune. L’area era classificata dagli strumenti urbanistici come ambito destinato all’attività agricola ed era ricompresa anche in un ambito territoriale estrattivo e nella zona agricola di seconda e terza fascia del Piano territoriale di coordinamento del Parco.

Nel maggio 2023 il Parco aveva contestato il taglio di essenze arbustivo-arboree senza preventiva denuncia, irrogando una sanzione pecuniaria di 774 euro ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 86/1983. L’azienda aveva pagato la sanzione, pur dichiarando di non essere a conoscenza dell’abbattimento contestato. Nel dicembre 2023 il Parco aveva poi adottato l’ordinanza di ripristino.

A seguito di un precedente parere interlocutorio e cautelare, la Sezione aveva accolto l’istanza sospensiva e richiesto una relazione al Parco. Acquisiti gli atti integrativi, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva concluso per la fondatezza del ricorso.

Primo motivo: notificazione del verbale e natura della misura

L’azienda sosteneva che la mancata corretta notificazione del verbale di accertamento al legale rappresentante avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria accessoria.

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, distinguendo tra sanzione pecuniaria e misura ripristinatoria ambientale. La prima è una sanzione punitiva, soggetta alla disciplina propria della legge n. 689/1981; la seconda è una misura volta a reintegrare l’interesse pubblico ambientale leso dalla condotta illecita.

La Sezione ha richiamato l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 21 luglio 2025, n. 20324, secondo cui le controversie sulle sanzioni punitive appartengono alla giurisdizione ordinaria, mentre quelle sulle misure ripristinatorie appartengono alla giurisdizione amministrativa, poiché queste ultime sono adottate nell’esercizio di un potere amministrativo volto alla cura dell’interesse pubblico.

La Sezione ha inoltre precisato che i vizi della notificazione incidono sulla decorrenza del termine di impugnazione, ma non sulla legittimità dell’atto, quando il destinatario ne abbia comunque avuto piena conoscenza. Nel caso concreto, l’azienda aveva tempestivamente impugnato il verbale insieme all’ordinanza.

Secondo motivo: tutela della vocazione agricola dell’area

La ricorrente contestava che l’ordinanza avesse imposto un divieto riferito all’intera area di 24.000 metri quadrati, benché il terreno fosse destinato all’attività agricola e gli strumenti urbanistici e pianificatori ne riconoscessero la specifica vocazione.

La censura è stata ritenuta fondata. Il PGT comunale, il PTCP provinciale e il PTC del Parco qualificavano l’area come agricola, valorizzandone la funzione produttiva, la maglia irrigua, la continuità delle alberature e il ruolo dell’agricoltura nella gestione dell’ambiente e del paesaggio.

Secondo la Sezione, la misura imposta eccedeva il fine del rimboschimento e del recupero delle essenze danneggiate, poiché il divieto di intervento sull’intera superficie incideva sulla vocazione agricola sostanziale del fondo. L’ordinanza non poteva quindi comprimere indiscriminatamente l’uso agricolo dell’area oltre quanto necessario per il ripristino ambientale.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione. Il primo motivo è stato respinto; il secondo è stato accolto, in ragione dell’eccessiva estensione della misura ripristinatoria rispetto alla finalità ambientale perseguita e alla disciplina urbanistica e paesaggistica dell’area.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.