Cassazione Civile, Ordinanza n. 34857/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente avvisi di accertamento per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 ai fini IVA, IRAP, IRPEF e addizionali, contestando irregolarità contabili, costi indeducibili per operazioni ritenute inesistenti e maggiori ricavi non dichiarati. In primo grado la CTP aveva accolto integralmente un ricorso e parzialmente gli altri; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio e rigettato quelle del contribuente. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito tempestivo della ricevuta di spedizione; (2) ultrapetizione e violazione del giudicato interno perché la CTR avrebbe confermato integralmente gli atti impositivi pur in assenza di appello dell'Ufficio sulle statuizioni parzialmente favorevoli al contribuente; (3) erronea applicazione della presunzione da accertamenti bancari in assenza di accertamenti bancari; (4) illegittimo uso delle dichiarazioni di terzi riportate nel PVC; (5) indebita ripresa di costi per operazioni inesistenti senza corrispondente abbattimento dei ricavi; (6) motivazione insufficiente/contraddittoria sulla inesistenza soggettiva della società emittente le fatture; (7) omessa motivazione sulla mancata contabilizzazione di ricavi 1998 e sull'interpretazione dell'art. 10 L. 289/2002 in tema di proroga biennale dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la censura sulla inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della documentazione attestante la tempestività della notifica, la doglianza sull'ultrapetizione della CTR rispetto alle sentenze di primo grado non impugnate dall'Agenzia e il rilievo che non vi erano stati accertamenti bancari, sicché era errato fondare la decisione sulla relativa presunzione. Ha invece rigettato il quarto e il quinto motivo, affermando che le dichiarazioni di terzi riportate nell'atto impositivo sono utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario e che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, non vi è automatismo tra costi indeducibili e ricavi, spettando al contribuente provare la diretta afferenza dei costi. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo perché formulati come critica alla motivazione insufficiente o contraddittoria, non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e perché privi della precisa indicazione di un fatto storico decisivo omesso; quanto al profilo sulla proroga dei termini di accertamento ex art. 10 L. 289/2002, ha richiamato un orientamento contrario alla tesi del ricorrente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorrente lo invoca per denunciare violazioni di legge nei motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente la censura solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto del deposito della ricevuta di spedizione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione agli adempimenti di costituzione dell'appellante nel processo tributario.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
le questioni non accolte in primo grado e non riproposte si intendono rinunciate; l'onere riguarda l'appellato e non l'appellante.
art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973
la presunzione sui movimenti bancari non può essere applicata in assenza di accertamenti bancari.
art. 51, comma 2 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 sul tema degli accertamenti bancari.
art. 7, comma 4 d.lgs. n. 546/1992
le dichiarazioni di terzi riportate negli atti impositivi possono essere valutate come elementi indiziari nel processo tributario.
art. 75 d.lgs. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente sul trattamento dei costi e dei ricavi relativi a operazioni inesistenti.
art. 8, comma 2 d.l. n. 16/2012
soltanto i componenti positivi direttamente afferenti a spese o componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito rettificato.
art. 10 L. n. 289/2002
la proroga biennale dei termini di accertamento opera anche se il contribuente non abbia potuto avvalersi del condono perché già destinatario di avviso di accertamento.
art. 6 CEDU
le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario nel rispetto del giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per la parità delle armi nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso o l'appello notificati a mezzo posta sono inammissibili se, al momento della costituzione, il notificante non deposita la ricevuta di spedizione o altra documentazione idonea a provare tempestivamente la notificazione; il giudice non può sanare il vizio ordinando un successivo deposito salvo rimessione in termini.
- L'onere di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado opera per l'appellato e non per l'appellante; se una parte soccombente in primo grado non impugna specifici capi sfavorevoli, su di essi si forma giudicato interno e il giudice di appello non può statuire oltre i limiti del devolutum.
- Le presunzioni proprie degli accertamenti bancari non sono applicabili se nella fattispecie non vi è stato alcun accertamento sui conti: la decisione tributaria deve fondarsi su elementi effettivamente acquisiti nel giudizio.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi e riportate negli atti dell'Ufficio sono utilizzabili come elementi indiziari, da valutare unitamente agli altri dati probatori; esse non sono inutilizzabili in assoluto e possono concorrere a fondare la pretesa fiscale.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, non esiste automatismo tra costi indeducibili e riduzione dei ricavi dichiarati: la detassazione dei componenti positivi richiede la prova della loro diretta afferenza a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non già l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né la mera contestazione delle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla normativa sul condono fiscale si applica, in assenza di deroghe, sia a chi non abbia voluto aderire al condono sia a chi non abbia potuto aderirvi perché già raggiunto da un avviso di accertamento.
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