Cassazione Civile, Ordinanza n. 17201/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due clienti, di obbligazioni argentine poi travolte dal default dell'emittente. In primo grado la banca era stata condannata a tenerli indenni dal danno; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario previsti dal Reg. Consob n. 11522/1998. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, 26, 27, 29 Reg. Consob, per avere escluso il conflitto di interessi senza considerare dati sull'operazione, sul prezzo e sulla partecipazione della banca al consorzio collocatore; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, 29 Reg. Consob, per avere escluso l'inadeguatezza dell'operazione e ritenuto sufficiente la mera barratura della casella di autorizzazione, senza adeguata illustrazione dell'operazione e senza autorizzazione scritta; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 21 e 23 TUF e 26, 28, 30 Reg. Consob, per mancata valutazione della carenza di informazioni, della mancata consegna dell'offering circular, della mancata indicazione del rating e dell'inadeguatezza del contratto quadro; 4) violazione degli stessi parametri per il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto quadro per genericità della deduzione e per difetto di conformità all'art. 30 Reg. Consob; 5) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata valutazione della CTU e della documentazione in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità, perché la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di fatto, congruamente motivato, sull'assenza del conflitto di interessi e sull'adeguatezza dell'operazione rispetto alla profilatura dei clienti. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché riproponeva l'eccezione senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e senza indicare puntualmente le clausole del contratto quadro asseritamente viziate. Il quinto motivo è stato giudicato non scrutinabile perché la CTU non integra un "fatto storico" omesso ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., e il mancato esame di documenti, in ogni caso, non era stato dedotto nei termini corretti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 21 TUF
evocato tra le norme sugli obblighi informativi dell'intermediario, ma la Corte ha rilevato che la loro violazione non era configurabile una volta esclusi conflitto di interessi e inadeguatezza dell'operazione.
art. 23 TUF
richiamato dalle parti come parametro degli obblighi informativi e probatori dell'intermediario.
art. 26 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
richiamato tra le disposizioni invocate per sostenere la violazione degli obblighi dell'intermediario.
art. 27 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
la Corte ha osservato che l'obbligo di raccogliere il consenso scritto al compimento dell'operazione presuppone un effettivo conflitto di interessi, qui escluso in fatto.
art. 28 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
richiamato in relazione agli obblighi informativi e alla disciplina delle operazioni di investimento.
art. 29 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
la Corte ha ritenuto che la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza e l'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza siano normalmente idonee a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo.
art. 30 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
invocato per sostenere la nullità del contratto quadro, ma la censura è stata dichiarata generica e priva di autosufficienza.
art. 1394 c.c.
richiamato per affermare che la verifica del conflitto di interessi richiede un accertamento concreto di fatto, non sindacabile in cassazione se contestato come violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo, ma il vizio prospettato non è stato ritenuto configurabile nei termini dedotti.
art. 360 c.p.c., n. 5
il mancato esame della CTU non è stato ritenuto censurabile come omesso esame di un fatto storico; la consulenza è solo un mezzo istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica dell'esistenza di un conflitto di interessi dell'intermediario, nelle operazioni di investimento, richiede un accertamento in concreto delle circostanze del caso e, se compiuto dal giudice di merito con motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione sotto il solo profilo della violazione di legge.
- Quando il giudice di merito accerta che l'operazione era adeguata al profilo dell'investitore e che quest'ultimo ha autorizzato per iscritto l'operazione dopo aver ricevuto spiegazioni sulla sua inadeguatezza, la censura per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non può essere accolta se mira soltanto a una rivalutazione del fatto.
- L'assenza di specifica indicazione delle clausole o delle prescrizioni asseritamente violate rende inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, la doglianza che contesti la validità o il contenuto del contratto quadro.
- Nel giudizio di cassazione, la consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un fatto storico omesso; il suo mancato esame è censurabile solo nei limiti in cui determini l'omissione di motivazione su un fatto decisivo e nei rigorosi limiti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
- Il mancato esame di documenti o risultanze istruttorie non consente, di regola, di trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio sul merito della controversia.
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