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Sentenza

Sentenza n. 3164/2026 - Milano, Sezione 1

per sentire “dichiarare l'inottemperanza dell'intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 517/2025 emessa e pubblicata in data 27/05/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice del Lavoro e, per l'effetto, ordinare all'intimato Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di giorni 15, nominando fin da ora un commissario “ad acta” che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine; c) fissare, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta a parte ricorrente dal Ministero intimato per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento di suddetta somma; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore”;

Giustizia amministrativa202600701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, l'ordine di esecuzione entro quindici giorni con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale sostituzione dell'Amministrazione, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta per il ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La sentenza ordinaria aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il comando giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva eseguito il dictum giudiziale e che era stato conseguito il bene della vita perseguito dalla ricorrente. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né è stata fissata la penalità di mora richiesta, in quanto l'obbligazione principale risultava adempiuta. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre considerato il carattere seriale della controversia e il limitato impegno difensivo richiesto, disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei casi previsti dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa richiesta non è stata esaminata favorevolmente perché l'Amministrazione ha adempiuto nelle more.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quanto alla distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora sia stato integralmente conseguito il bene della vita oggetto della domanda.
  • L'adempimento tardivo del giudicato, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda principale diviene improcedibile per sopravvenuta soddisfazione.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale, avente a oggetto l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego e privo di specifiche questioni fattuali o giuridiche, il giudice può tener conto del limitato impegno professionale richiesto e liquidare le spese in misura contenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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