Cassazione Civile, Ordinanza n. 10753/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 emesso nei confronti di un socio di una società di persone cancellata, in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti e a una presunta frode carosello. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto l'appello incidentale del contribuente e rigettato quello principale dell'Ufficio, ritenendo viziato l'avviso per difetto di motivazione per mancata allegazione dei PVC richiamati e, comunque, non provata dall'Ufficio la frode e l'inesistenza del fornitore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per aver la CTR accolto l'appello incidentale pur riconoscendo la fondatezza della censura sull'erronea valutazione della legittimazione/passiva e della responsabilità solidale dei soci; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la motivazione dell'accertamento fosse congrua perché richiamava i PVC e che, se il giudice riteneva decisivo il documento, avrebbe dovuto ordinarne l'esibizione; 3) omesso esame del contenuto dell'atto impugnato e del PVC richiamato; 4) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'erronea inversione dell'onere della prova sulla detraibilità dell'IVA, che incombeva sul contribuente.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con l. 136/2018. Poiché risultava il pagamento della somma dovuta da parte del coobbligato contribuente e l'Agenzia aveva chiesto l'estinzione del giudizio, la Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per la dedotta nullità della sentenza; non vi è una specifica interpretazione nel merito perché il giudizio si è estinto
art. 161 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per la dedotta nullità della sentenza; non vi è una specifica interpretazione nel merito perché il giudizio si è estinto
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione dell'accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo in tema di detrazione IVA; la Corte non decide nel merito
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo in tema di accertamento e prova della detraibilità IVA; la Corte non decide nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova; la Corte non decide nel merito
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
commi 2-ter, 8, 10, 12, 13 e 14
la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, una volta perfezionata con domanda e pagamento, determina l'estinzione del giudizio; la definizione del coobbligato giova agli altri coobbligati
l. n. 136 del 2018
legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere l'ulteriore versamento del contributo unificato in presenza di causa estintiva del giudizio
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria pendente in Cassazione, accompagnata dal perfezionamento della procedura e dal pagamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti estensivi anche a favore degli altri coobbligati, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- In presenza di estinzione del giudizio per causa sopravvenuta collegata alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non sorge l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
- Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata, neppure quando riguardino motivazione dell'avviso, allegazione dei documenti richiamati o riparto dell'onere della prova.
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