Sentenza n. 973/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e decreto di impegno del contributo regionale in favore dell'ente primo classificato, nonché gli atti valutativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al terzo posto nella procedura comparativa per l'erogazione di interventi regionali di inclusione in favore delle persone sorde e con ipoacusia, ha impugnato la graduatoria definitiva, i verbali del Nucleo di valutazione e il decreto di impegno del contributo di euro 643.255,00 in favore dell'ente primo classificato. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittima ammissione dell'ente primo classificato, contestando l'assenza o la tardiva produzione del documento di identità del sottoscrittore, l'incompletezza del modello A, l'assenza di una procura notarile in favore del soggetto che aveva sottoscritto il modello D, la presentazione della relazione progettuale in documento separato dal modello D e la mancata allegazione dell'elenco degli organi amministrativi. Ha inoltre censurato l'ammissione dell'associazione seconda classificata, sostenendo che essa non fosse rappresentativa delle persone sorde e ipoacusiche, non avesse nello statuto i temi oggetto dell'avviso e non avesse realizzato negli ultimi cinque anni interventi nelle aree prioritarie richieste. Infine, ha contestato l'attribuzione dei punteggi, deducendo violazione della lex specialis, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione con riguardo ai criteri relativi all'accessibilità dei servizi, alla capacità di creare network territoriali, alla sostenibilità economica e all'esperienza degli organismi qualificati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: il TAR ha ritenuto che l'assenza della copia del documento di identità contestualmente alla domanda non determinasse l'esclusione, poiché la provenienza delle sottoscrizioni dal legale rappresentante era certa e il documento era stato acquisito dall'Amministrazione; tale acquisizione è stata ritenuta possibile tramite soccorso istruttorio. Anche l'omessa indicazione del decreto di approvazione dell'avviso nel modello A è stata qualificata come mera irregolarità, non idonea a creare incertezza sull'identità del proponente o sulla volontà di partecipare. È stata inoltre ritenuta valida la delega conferita dal legale rappresentante nazionale al presidente regionale per la sottoscrizione del modello D, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del d.P.R. n. 445/2000. Il TAR ha escluso che la presentazione di una relazione progettuale separata dal modello D violasse l'avviso, poiché il modello richiedeva una descrizione sintetica e la relazione allegata ne costituiva integrazione; analogamente, l'omessa allegazione dell'elenco degli organi amministrativi era suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio. Il secondo motivo è stato accolto: l'associazione seconda classificata non risultava ente rappresentativo delle persone sorde e ipoacusiche, poiché il generico riferimento statutario all'assistenza a persone con disagio fisico non soddisfaceva il requisito specifico dell'avviso; inoltre, l'attività dichiarata risaliva al 2004 e non rientrava nel quinquennio richiesto. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità tecnica della commissione, il TAR ha rilevato vizi macroscopici nella valutazione. Con riferimento ai criteri 1.2 e 2.1, la commissione aveva erroneamente considerato come partner soggetti qualificati che, secondo l'avviso, non potevano essere partner in quanto università, impresa e cooperativa non aventi la natura richiesta per tale ruolo. Ciò aveva determinato un travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria, poiché la proposta della ricorrente avrebbe dovuto ricevere almeno lo stesso punteggio attribuito all'ente primo classificato. Con riferimento al criterio 3.2, l'ente primo classificato, non avendo indicato alcun organismo qualificato, avrebbe dovuto ricevere zero punti anziché dieci. È stata invece ritenuta non decisiva la censura relativa al criterio 1.3, poiché l'indicazione di un maggior numero di utenti potenziali non implica necessariamente maggiore sostenibilità economica. Il TAR ha annullato la graduatoria definitiva e il decreto di impegno del contributo, imponendo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione delle proposte dell'ente primo classificato e della ricorrente e di redigere una nuova graduatoria. L'Assessorato è stato condannato al pagamento di euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti degli enti controinteressati.
Norme richiamate
art. 6 dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1997 del 23 luglio 2024
La proposta progettuale deve essere presentata, pena l’esclusione dagli Enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie [...] Gli Enti del Terzo Settore devono contenere nello Statuto o nell’Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso.
Il requisito soggettivo di partecipazione richiede che l'ente sia effettivamente rappresentativo delle categorie beneficiarie e che i temi oggetto dell'avviso siano presenti nello statuto o nell'atto costitutivo; un generico riferimento all'assistenza a persone con disagio fisico non è sufficiente.
art. 7 dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1997 del 23 luglio 2024
La domanda di ammissione al finanziamento del soggetto proponente debba essere “debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità”.
La causa di esclusione riguarda la mancanza della domanda o della sottoscrizione richiesta, non ogni inesattezza o lacuna formale, purché non derivi incertezza sull'identità del proponente o sulla volontà di partecipare.
art. 10, comma 4, dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1997 del 23 luglio 2024
Saranno considerati inammissibili ed esclusi [...] i progetti: [...] c. privi della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta.
La previsione va interpretata restrittivamente secondo il principio di tassatività delle cause di esclusione; l'inammissibilità consegue alla mancanza della sottoscrizione, non alla mancata trasmissione contestuale del documento di identità quando la provenienza della firma sia certa.
art. 10, comma 4, lett. i), dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1997 del 23 luglio 2024
In fase di istruttoria la Regione Siciliana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata in applicazione dell’articolo 6 della Legge 241/90 ‘soccorso istruttorio’.
Il soccorso istruttorio consente di acquisire o integrare documenti e informazioni mancanti quando l'integrazione non incide sull'identità del concorrente, sulla volontà di partecipare o sul contenuto sostanziale della proposta.
art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, d.P.R. n. 445/2000
Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni [...] può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
Il potere di rappresentanza per la presentazione di istanze e progetti amministrativi può essere conferito mediante delega sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità, senza necessità, per tale attività, di una procura notarile.
art. 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82/2005
La disposizione è richiamata insieme all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 per valutare la validità della sottoscrizione e le modalità di presentazione delle istanze amministrative.
artt. 46, 47 e 75, d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive richieste dall'avviso devono attestare anche il possesso dei requisiti soggettivi e l'effettivo svolgimento, nel quinquennio previsto, degli interventi nelle aree prioritarie; la dichiarazione relativa ad attività del 2004 non dimostra il requisito temporale richiesto.
artt. 1 e 3, l. n. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai principi di correttezza dell'azione amministrativa e di motivazione, nonché alla necessità che la valutazione comparativa sia coerente con i criteri fissati dall'avviso.
art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1997 del 23 luglio 2024
I punteggi devono essere attribuiti in coerenza con i criteri prefissati; il travisamento del ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto e l'attribuzione di punteggi incompatibili con le caratteristiche dichiarate integrano vizi macroscopici della valutazione tecnica.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'erogazione di contributi pubblici, le cause di esclusione previste dall'avviso devono essere interpretate restrittivamente: la sanzione espulsiva non può essere estesa a mere inesattezze o lacune formali che non determinino incertezza sull'identità del concorrente, sulla provenienza della domanda o sulla sua volontà di partecipare.
- La mancata trasmissione contestuale della copia del documento di identità del sottoscrittore non determina automaticamente l'esclusione quando la sottoscrizione sia riconducibile con certezza al legale rappresentante e l'Amministrazione possa acquisire il documento mediante soccorso istruttorio, senza alterare il contenuto sostanziale della proposta.
- Ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del d.P.R. n. 445/2000, il potere di rappresentanza per la formazione e presentazione di istanze, progetti e dichiarazioni amministrative può essere conferito a un altro soggetto mediante delega resa secondo le forme semplificate previste dalla medesima disposizione; non è necessaria una procura notarile se la delega consente di identificare il delegante, il delegato e l'oggetto del potere.
- Il requisito previsto da un avviso secondo cui il partecipante deve essere rappresentativo delle categorie beneficiarie non è soddisfatto da una clausola statutaria generica, se l'ente non dimostra una specifica rappresentatività della categoria interessata; inoltre, una dichiarazione relativa ad attività svolte oltre il periodo temporale previsto dalla lex specialis non dimostra il requisito esperienziale richiesto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione resta limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; tali vizi ricorrono quando la commissione attribuisca punteggi sulla base di una qualificazione fattuale errata dei soggetti coinvolti o in contrasto evidente con le caratteristiche dichiarate nei progetti.
- Quando l'annullamento della graduatoria dipende da vizi della valutazione comparativa, il giudice può disporre la riedizione della valutazione limitatamente alle proposte interessate dai vizi e la formazione di una nuova graduatoria, senza sostituire direttamente la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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