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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12339/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rescissione del giudicato relativo a sentenza irrevocabile del 19/09/2019 che aveva condannato il ricorrente a sei anni di reclusione per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva l'irregolare notifica del decreto di citazione in appello (art. 161, comma 4 c.p.p.) al domicilio eletto (Vercelli, Corso De Gregori 32) e sosteneva che il fratello, presso cui aveva eletto domicilio, non fosse irreperibile come sostenuto dal verbale di vane ricerche. Contestava inoltre che la notifica al difensore di fiducia e la proposizione di appello incidentale da parte del difensore non possano di per sé presumerne la conoscenza del processo, specie dopo il lungo intervallo temporale (notifica 2006, udienza 2019) e alla luce della riforma che richiede mandato specifico per impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: 1) la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. e la perdurante assistenza del medesimo nel grado di appello (compresa la proposizione di appello incidentale) indicano l'esistenza di un rapporto professionale che impone all'imputato l'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo; 2) il ricorrente non ha allegato fatti concreti che dimostrassero l'impossibilità o l'estrema difficoltà di prendere contatto con il difensore; 3) il domicilio eletto risultava inidoneo a garantire la rintracciabilità e il ricorrente non ha comunicato variazioni di domicilio; 4) una volta intervenuto il giudicato, questa Corte non riconsidera la regolarità delle notifiche, ma valuta soltanto se sussistano vicende concrete che abbiano impedito la conoscenza del processo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali che disciplinano i reati inerenti agli stupefacenti per i quali il ricorrente era stato condannato.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Consente la notifica al difensore di fiducia quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore e la perdurante assistenza di quest'ultimo configurino un rapporto che impone all'imputato l'obbligo di informarsi sul processo presso il difensore.

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis

    I criteri di valutazione della 'conoscenza' del processo devono essere operati concretamente; non sono ammesse presunzioni automatiche ma occorre verificare l'esistenza di condotte o vicende concrete che dimostrino la volontaria sottrazione alla conoscenza.

  • Codice di procedura penale, art. 629-bis

    Riferito nel testo in relazione alla nozione di 'incolpevolezza' dell'assenza: la Corte ha ritenuto che l'assenza del ricorrente non fosse incolpevole alla luce degli elementi concreti (domicilio inidoneo, rapporto con il difensore).

Massime di principio

  • La notifica regolarmente eseguita al difensore di fiducia implica, salvo prova di vicende concrete contrarie, l'obbligo per l'imputato di informarsi sullo stato del processo presso il proprio difensore; la mancata conoscenza non è automaticamente esclusa solo per il lungo decorso del tempo.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è necessario allegare e provare fatti concreti che rendessero impossibile o estremamente difficoltosa la comunicazione con il difensore (es. ostacoli oggettivi, impedimenti materiali o particolari vicende personali), non bastano mere contestazioni generiche.
  • La variazione del domicilio eletto deve essere comunicata: il domicilio dichiarato rimane misura rilevante per la rintracciabilità e la notifica eseguita secondo tale domicilio può essere considerata legittima se non risulta dimostrata una effettiva impossibilità di rintracciare l'imputato.
  • Una volta intervenuto il giudicato, la revisione da parte della Cassazione non può entrare nel merito della regolarità delle notifiche già accertate nel processo; la verifica in sede di cassazione è limitata a stabilire se vi siano state vicende che concretamente hanno impedito la conoscenza del procedimento.

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