Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31871/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di un socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice hanno impugnato, prima in primo grado e poi in appello, un atto impositivo fondato su processo verbale di constatazione relativo all'anno 2009, con cui venivano recuperati un maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci, una maggiore IRAP e IVA, oltre sanzioni, in relazione a una presunta frode carosello e a fatture false. In cassazione hanno dedotto sei motivi: (1) violazione del litisconsorzio necessario per avere il giudizio visto solo gli eredi e l'Agenzia, senza partecipazione della società e degli altri soci; (2) violazione del giudicato interno sulla non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi, non essendo stata proposta impugnazione incidentale; (3) subordinatamente, violazione della norma che esclude l'irrogazione di sanzioni agli eredi; (4) omessa pronuncia sulle censure relative all'insussistenza delle violazioni fiscali ascritte al de cuius; (5) violazione delle norme sulla responsabilità nella società di persone e sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto il de cuius responsabile della frode e posto a carico degli eredi la prova della sua estraneità; (6) omessa pronuncia sull'erroneità degli importi imponibili e sanzionatori, perché il recupero era stato esteso a periodi anteriori all'inizio delle fatturazioni contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha osservato che l'accertamento riguardava, oltre a IVA e IRAP, anche un maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR, sicché la controversia doveva svolgersi con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata per dedurre vizi processuali, in particolare violazioni del contraddittorio e omesse pronunce.

  • artt. 101 e 102 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della doglianza relativa al contraddittorio e al litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Letto nel senso che, nei giudizi tributari che coinvolgono rapporti inscindibili, il processo deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 14 d.lgs. 546/1992 per la dedotta violazione del contraddittorio.

  • artt. 324, 329 e 334 c.p.c.

    Invocati per sostenere la formazione del giudicato interno sulla non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

  • artt. 49 e 54 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel motivo relativo al giudicato interno nel processo tributario.

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato per affermare che le sanzioni amministrative tributarie non possono essere irrogate agli eredi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia su specifiche questioni dedotte in appello.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Utilizzato per estendere al processo tributario il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità del socio accomandatario/amministratore di società in accomandita semplice.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova effettuata dal giudice di merito.

  • art. 5 TUIR

    La Corte lo richiama per affermare che, trattandosi di reddito societario imputato per trasparenza ai soci, la lite coinvolge inscindibilmente società e soci; lo stesso criterio è richiamato anche per l'IRAP nel caso concreto.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come disposizione che rende necessaria la partecipazione dei soci nel giudizio relativo al reddito societario e, secondo il richiamo giurisprudenziale, anche all'IRAP imputata per trasparenza.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Fondamento del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione per nullità dell'intero giudizio.

  • d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato insieme all'art. 5 per la disciplina della trasparenza fiscale delle società di persone.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci: il giudizio non può essere deciso validamente senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando l'accertamento riguarda un maggior reddito societario e, per riflesso, pretese fiscali imputate ai soci, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di società e soci anche se alcuni profili della pretesa sembrino personali o riguardino imposte diverse.
  • In presenza di nullità per violazione del litisconsorzio necessario, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di primo grado perché rinnovi il processo con contraddittorio integro.
  • Le ulteriori censure restano assorbite quando il vizio processuale rilevato è sufficiente a travolgere l'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.