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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22521/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per essersi impossessata di tre borse in pelle marca Chanel sottratte alla persona offesa detenute nella propria abitazione. I motivi di ricorso erano: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per essere stata effettuata al difensore e non personalmente, nonostante l'elezione di domicilio; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe qualificato il fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa senza spiegare i presupposti della conoscenza delle borse e della funzione della borsa portata dall'imputata; (3) assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore costituisca, al più, una nullità a regime intermedio soggetta al criterio di deducibilità ex art. 182 c.p.p.; inoltre la presunta elezione di domicilio risultava formalmente inidonea (mancanza di numero civico), la copia era comunque pervenuta al difensore e la ricorrente non ha allegato concreto pregiudizio o l'ignoranza dell'atto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: gli elementi (tra cui l'avere l'imputata portato una borsa di grosse dimensioni e l'inganno usato per farsi introdurre) dimostrano il nesso finalistico richiesto per il furto in abitazione; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la mancata rinnovazione in appello, essendo la richiesta generica e non indicante i testi e gli elementi che avrebbero colmato lacune decisive; la rinnovazione in appello è eccezionale e richiede la dimostrazione della sua oggettiva necessità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata il 20/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    La nullità della notificazione al difensore, rispetto all'elezione di domicilio dell'imputato, è una nullità a regime intermedio soggetta al requisito della deducibilità: chi la invoca deve specificare il pregiudizio concreto alla conoscenza dell'atto e al diritto di difesa

  • art. 185 cod. proc. pen.

    La nullità che si determina nella fase di notificazione si riverbera sulla sentenza di appello secondo il regime previsto, ma non sempre comporta l'annullamento automatico se manca il requisito della lesività concreta

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione e la figura del domiciliatario: l'indicazione del difensore come domiciliatario senza i presupposti può costituire un'irregolarità non necessariamente insanabile se la copia è stata comunque consegnata alla persona destinataria

  • art. 624-bis cod. pen.

    Definisce il reato di furto in abitazione; la sua configurabilità richiede un nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa, ossia che l'ingresso sia strumentale alla commissione del furto; il consenso all'ingresso è escluso se è carpito mediante inganno

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita la sindacabilità in Cassazione della valutazione di merito: la Corte di legittimità non può rivedere la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito né sostituirsi a quest'ultimo nella ricostruzione dei fatti

  • Legge 26 marzo 2001, n. 128 (modifica art. 624-bis)

    Ha ampliato l'area dei luoghi di punibilità per il furto in abitazione ma senza modificare il requisito del nesso finalistico tra introduzione e impossessamento; la novellazione non ha liberalizzato la configurazione del reato rispetto alla strumentalità dell'ingresso

Massime di principio

  • La notifica al difensore, se diversa dall'esecuzione al domicilio eletto dall'imputato, può integrare una nullità ma va provato il concreto pregiudizio per la conoscenza dell'atto: è necessario dettagliare in che modo l'assenza di notifica personale ha leso il diritto di difesa
  • Un'elezione di domicilio deve essere chiara e completa (indirizzo con numero civico); l'incompletezza può rendere inidonea l'elezione e ridurre l'efficacia della doglianza sulla notifica
  • La Cassazione non riesamina i fatti né riformula valutazioni probatorie del giudice di merito: i vizi deducibili in sede di legittimità devono essere di diritto e non una diversa valutazione del materiale probatorio
  • Per qualificare un fatto come furto in abitazione è necessario dimostrare il nesso finalistico tra ingresso e impossessamento; l'inganno che vizi il consenso della persona offesa può integrare questo nesso
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: chi la propone deve indicare precisamente i mezzi di prova da assumere e dimostrare che senza di essi il giudice non può decidere
  • Chi impugna per nullità di procedura deve allegare e provare gli elementi specifici che dimostrano la lesione concreta del diritto di difesa, altrimenti la censura è inammissibile

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