Cassazione Civile, Ordinanza n. 13421/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello. La controversia nasceva dall’impugnazione del ruolo/estratto di ruolo relativo a IRPEF, addizionali, imposte e interessi per l’anno 2004. La CTR aveva ritenuto, da un lato, che l’impugnazione dell’estratto di ruolo fosse in astratto ammissibile solo se la cartella non fosse stata ritualmente notificata, ma che nel caso concreto il ricorso fosse precluso perché i vizi dedotti riguardavano la cartella, che risultava ritualmente notificata e andava quindi impugnata nei termini ordinari; dall’altro, aveva escluso un vizio di motivazione dell’estratto di ruolo, qualificato come documento informatico interno e non come atto con rilevanza esterna. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., assumendo l’irregolarità della notifica della cartella. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente individuato l’atto impugnato nell’estratto di ruolo anziché nel ruolo/cartella mai notificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che i motivi non potessero essere esaminati alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022. La Corte ha richiamato la disciplina sopravvenuta dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni tramite i controlli ex art. 48-bis, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese di giudizio per la sopravvenienza della decisione delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come parametro della censura sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento.
art. 140 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla regolarità della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’individuazione dell’atto impugnato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha ristretto i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata ai soli casi in cui l’iscrizione a ruolo arrechi un pregiudizio specifico nei rapporti con appalti, pagamenti della PA o perdita di benefici verso la PA.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale ipotesi di pregiudizio rilevante per la partecipazione a procedure di appalto.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato quale riferimento ai soggetti pubblici rispetto ai quali possono operare le verifiche sui pagamenti.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale norma che disciplina le verifiche della pubblica amministrazione sui pagamenti dovuti al debitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra un concreto e attuale interesse ad agire, collegato a specifici pregiudizi previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- La sopravvenienza normativa e il principio affermato dalle Sezioni Unite possono rendere inammissibili, per carenza di interesse, i motivi di ricorso che mirino solo a contestare la regolarità della notifica della cartella o la riferibilità dell’atto impugnato, quando non sia allegato uno dei pregiudizi tipizzati.
- L’estratto di ruolo, di per sé, non assume autonoma rilevanza esterna tale da fondare senza ulteriori presupposti un interesse generalizzato all’impugnazione; la tutela è circoscritta ai casi in cui l’iscrizione a ruolo incida concretamente su rapporti con la pubblica amministrazione o con procedure di appalto.
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