Sentenza n. 7400/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Parere negativo della Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello, acquisito in data 26 luglio 2023 Dal Csm e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Superiore Della Magistratura; - di tutti gli atti antecedenti e successivi integranti l'esclusione del Dott. -OMISSIS- -OMISSIS- dal conferimento dell'incarico alla funzione di Giudice Di Pace per inidoneità fondata su criticità non delineate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma e delibera del CSM di esclusione dalla procedura di nomina a giudice onorario di pace
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso al tirocinio formativo nell’ambito della procedura per la copertura di posti di giudice di pace presso l’Ufficio di Roma, ha impugnato il parere negativo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario e la successiva delibera del CSM che, condividendo tale parere, lo ha escluso dalla nomina. Ha dedotto eccesso di potere, difetto e travisamento dell’istruttoria, difetto di motivazione, genericità della formula utilizzata per giustificare l’esclusione, violazione della legge n. 241/1990, carenza di parametri obiettivi, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento e lesione del diritto di difesa. In particolare, ha sostenuto che la delibera si limitasse a richiamare genericamente un giudizio negativo fondato su criticità non specificate e riferito a tutti i parametri di valutazione, senza indicare fatti concreti e verificabili. Ha inoltre invocato il proprio percorso professionale e universitario e il giudizio positivo espresso dal magistrato collaboratore per il tirocinio penale, sostenendo che tali elementi rendessero illogica e contraddittoria la valutazione negativa complessiva. Ha lamentato, infine, di non aver ottenuto riscontro alla richiesta di accesso al parere e agli atti valutativi.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto le eccezioni processuali delle amministrazioni. Ha ritenuto che, dall’esame complessivo del ricorso, emergesse l’impugnazione non solo del parere endoprocedimentale, ma anche della delibera del CSM del 16 ottobre 2023, sebbene quest’ultima non fosse indicata nell’epigrafe con tutti i suoi estremi. L’oggetto dell’impugnazione deve infatti essere individuato in base al contenuto complessivo dell’atto introduttivo, secondo una concezione sostanzialistica del processo amministrativo. Sono state quindi respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva del CSM, di inammissibilità per mancata lesività autonoma del parere e di improcedibilità per omessa impugnazione della delibera finale. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem della delibera, poiché essa richiamava lo specifico parere negativo e indicava che il giudizio sfavorevole riguardava tutti i parametri di valutazione. La motivazione è stata considerata conforme all’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, anche perché il CSM non aveva negato l’accesso agli atti, ma lo aveva subordinato al pagamento dei diritti di copia, pagamento non effettuato dal ricorrente. Il TAR ha poi verificato la coerenza della valutazione negativa con la scheda valutativa, fondata sui rapporti dei magistrati collaboratori e della struttura per la formazione decentrata. La scheda evidenziava l’incompletezza e il tardivo avvio del tirocinio, la modesta partecipazione all’attività decisionale e alle camere di consiglio, la scarsa puntualità, l’inadeguata preparazione giuridica, le difficoltà nella redazione e nell’argomentazione dei provvedimenti e lo scarso impegno professionale. Il giudizio positivo relativo al settore penale non è stato ritenuto incompatibile con la valutazione complessiva negativa, poiché lo stesso rapporto segnalava comunque criticità nella puntualità, nella capacità di proporre soluzioni giuridiche e nella coerenza delle motivazioni. Il percorso professionale qualificato del ricorrente non imponeva un esito favorevole, essendo oggetto della procedura la specifica attitudine allo svolgimento delle funzioni onorarie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La delibera richiama per relationem il parere negativo e ne indica il profilo essenziale, ossia il giudizio negativo in ordine a tutti i parametri di valutazione.
La motivazione per relationem è sufficiente quando richiama uno specifico atto valutativo conoscibile dall’interessato e ne esplicita il contenuto rilevante ai fini della decisione.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Una motivazione così articolata appare pienamente conforme alla prescrizione di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento finale può motivare mediante rinvio a un atto istruttorio o valutativo, purché il rinvio sia specifico e l’atto richiamato sia accessibile all’interessato.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel rispetto del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione.
La disposizione è richiamata per ritenere tempestivo il deposito documentale delle amministrazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’oggetto dell’impugnazione deve essere individuato sulla base del contenuto complessivo del ricorso e delle doglianze proposte, non esclusivamente sulla base dell’indicazione formale degli estremi dell’atto nell’epigrafe, quando dal ricorso risulti chiaramente impugnata anche la determinazione finale lesiva.
- Il parere endoprocedimentale privo di autonoma lesività può essere contestato unitamente al provvedimento finale che lo recepisce; l’impugnazione non è inammissibile né improcedibile quando il contenuto complessivo del ricorso consenta di riferire le censure anche alla determinazione conclusiva.
- È sufficiente la motivazione per relationem di un provvedimento di esclusione quando il provvedimento richiama uno specifico parere valutativo, indica il contenuto essenziale del giudizio negativo e l’atto richiamato è conoscibile o accessibile dall’interessato.
- Nelle procedure di nomina a magistrato onorario, la valutazione deve riguardare la concreta attitudine allo svolgimento delle funzioni, comprese la capacità di assumere e motivare decisioni, la partecipazione alle camere di consiglio, la gestione delle udienze, la puntualità e la capacità di risolvere questioni giuridiche; un percorso universitario o professionale qualificato non rende di per sé illogica una valutazione negativa del tirocinio.
- Una valutazione positiva relativa a un singolo settore o a uno specifico parametro non è incompatibile con un giudizio complessivo negativo quando gli atti valutativi evidenzino, anche nello stesso settore, criticità coerenti con la valutazione sfavorevole complessiva.
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