Cassazione Penale, Sentenza n. 20736/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati dichiarati responsabili in primo grado per un reato tributario relativo all'uso di fatture false. In appello avevano censurato il solo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che il giudice di primo grado avrebbe motivato in modo troppo sintetico e non avrebbe adeguatamente valutato elementi favorevoli quali il pagamento e l'integrale estinzione del debito tributario, l'incensuratezza di alcuni imputati, l'esiguità del danno, il grado di colpevolezza e l'assenza di condizioni ostative. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, ritenendo che si trattasse di mere riproposizioni di argomenti già disattesi senza confronto critico con la motivazione di primo grado. Con i ricorsi per cassazione gli imputati hanno denunciato violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il motivo di appello era invece specifico e puntuale e che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la specificità va valutata in rapporto alla concretezza della motivazione impugnata. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, perché i motivi di appello non si confrontavano davvero con la ratio della decisione di primo grado, che aveva escluso la minima offensività valorizzando l'utilizzo di una cartiera professionale e l'occultamento delle fatture false, mentre gli elementi invocati dalla difesa erano stati già considerati solo ai fini del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, in un piano distinto rispetto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio di specificità dei motivi di impugnazione, poiché l'atto di appello non conteneva una critica effettiva e argomentata alla motivazione di primo grado sul diniego della particolare tenuità del fatto, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati o a dedurre una pretesa contraddittorietà tra attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 74/2000
indicato come base della responsabilità penale accertata in primo grado per l'utilizzo di fatture false o altri artifici in materia tributaria, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di minima offensività, distinta dal giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche
art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
i motivi di appello devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la specificità è rapportata alla specificità della motivazione del primo giudice
art. 591, comma 2, c.p.p.
l'inammissibilità de plano dell'appello per difetto di specificità è ammissibile solo in caso di manifesta carenza del motivo, da interpretarsi restrittivamente
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
art. 56 c.p.
non pertinente come norma applicata, ma richiamata solo come riferimento all'uso dell'espressione in diritto; nel testo non vi è applicazione sostanziale della norma
art. 131 bis cod. pen.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui negazione è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto solo se l'appellante individua e argomenta censure riconoscibili rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la semplice riproposizione di argomenti già disattesi non basta.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è legittima solo quando la censura sia manifestamente carente o non identificabile; se il motivo è solo infondato, il giudice deve decidere nel merito e non dichiarare l'inammissibilità.
- La valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. è autonoma rispetto a quella relativa a attenuanti generiche e dosimetria della pena: elementi utili al trattamento sanzionatorio non sono automaticamente decisivi per la particolare tenuità del fatto.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere sorretto dalla valorizzazione di profili di offensività non minima, come l'uso di strutture organizzate e condotte dirette a occultare il reato, anche se sussistano elementi personali o riparatori favorevoli.
- Nel giudizio di cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello, il controllo verte sulla correttezza giuridica del vaglio di specificità dei motivi e non sulla mera opportunità della valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello.
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